Il quadro della rendicontazione di sostenibilità in Italia è oggi caratterizzato da una fase di assestamento, nella quale l’attuazione della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) si intreccia con interventi di semplificazione normativa. In tale contesto, Assirevi ha pubblicato due recenti documenti di ricerca — il n. 263 (dicembre 2025) e il n. 262R (marzo 2026) — che assumono particolare rilievo operativo per revisori legali, sindaci e commercialisti chiamati ad assistere le imprese nella gestione dei nuovi adempimenti.
Lo “Stop the Clock” e gli effetti sul perimetro degli adempimenti
Il Documento di Ricerca n. 263 analizza gli effetti del D.L. 95/2025 (convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118), il quale ha recepito le misure di differimento (da cui il titolo “Stop the clock”) introdotte dalla Prima Direttiva Omnibus. Per gli studi professionali e per i responsabili amministrativi delle imprese, il punto centrale riguarda la ridefinizione del calendario delle scadenze relative agli obblighi di rendicontazione:
- Wave 2 (Grandi Imprese): trattasi di società non quotate con oltre 250 dipendenti (che superano determinati limiti di fatturato e attivo), inizialmente previste per l’esercizio 2025, vedono l’obbligo slittare al 2027;
- Wave 3 (PMI Quotate): trattasi di PMI quotate, in riferimento alle quali il debutto è rinviato dal 2026 al 2028.
Restano fermi gli obblighi per la Wave 1 (enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti), che hanno già iniziato la rendicontazione con l’esercizio 2024.
Quali sono gli effetti sugli incarichi già conferiti? Per i revisori che avevano già formalizzato incarichi triennali (ad esempio 2025-2027), Assirevi individua due soluzioni operative, che meritano attenzione anche sotto il profilo civilistico e organizzativo:
- impossibilità sopravvenuta temporanea: ai sensi dell’art. 1256 del Codice civile, l’incarico può essere “congelato”; società e revisore possono concordare di posticipare l’avvio delle prestazioni al 2027, mantenendo fermo comunque l’incarico, ma semplicemente differendone le tempistiche;
- risoluzione consensuale: qualora la società intenda interrompere l’incarico per carenza dei requisiti di legge, si potrà procedere alla risoluzione, previo parere dell’organo di controllo e dell’assemblea dei soci; in tal caso, laddove la società voglia o debba, in un momento successivo, certificare la propria rendicontazione di sostenibilità, dovrà essere conferito un nuovo incarico.
La relazione del revisore sulla sostenibilità: aspetti operativi del Documento 262R
Il Documento n. 262R (aggiornamento della versione 2025) affronta in modo puntuale gli aspetti tecnici della relazione sull’esame limitato (limited assurance) della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024. Si tratta di un documento di particolare interesse per i professionisti che supportano le imprese nella predisposizione del reporting ESG e nella gestione del confronto con il revisore incaricato.
Un profilo particolarmente rilevante riguarda le limitazioni intrinseche. Il revisore è ora tenuto a inserire nella relazione una sezione specifica dedicata alla descrizione delle incertezze connesse alla misurazione di alcuni parametri. Gli esempi più ricorrenti riguardano:
- informazioni prospettiche, per loro natura soggette a maggiore aleatorietà rispetto ai dati storici;
- emissioni Scope 3, spesso caratterizzate da una scarsa disponibilità di dati precisi lungo la catena del valore.
Il documento fornisce inoltre indicazioni rilevanti in materia di informazioni comparative. Nel primo anno di applicazione, le imprese possono scegliere di non presentare dati comparativi ESRS oppure di presentarli su base volontaria senza assoggettarli a verifica; in entrambi i casi, il revisore deve inserire un paragrafo di “Altri aspetti” che delimiti con chiarezza l’estensione del lavoro svolto (così come visto per la relazione di revisione sulla documentazione finanziaria).
L’importanza della lettera di attestazione
Per i consulenti che affiancano le imprese nella predisposizione della rendicontazione, un passaggio particolarmente rilevante è rappresentato dall’Allegato 1 del Documento 262R, che contiene un esempio di lettera di attestazione. Assirevi ribadisce come la rendicontazione di sostenibilità costituisca parte integrante della relazione sulla gestione; ne consegue che le attestazioni scritte devono essere sottoscritte dagli stessi soggetti che assumono la responsabilità del bilancio (Legale Rappresentante e Dirigente Preposto). La direzione deve attestare, tra l’altro, di aver messo a disposizione del revisore tutte le informazioni rilevanti, di aver correttamente individuato gli impatti significativi secondo il criterio della doppia materialità e di aver adottato un sistema di controllo interno idoneo a ridurre il rischio di errori o fenomeni di greenwashing.

Prospettive future
Mentre i professionisti si confrontano con queste novità, il quadro prospettico resta in evoluzione, come abbiamo già avuto modo di sottolineare. È infatti in discussione una Seconda Direttiva Omnibus, che potrebbe innalzare ulteriormente le soglie dimensionali, esentando potenzialmente fino al 75% delle imprese attualmente soggette.
Assirevi ricorda tuttavia che le aziende possono sempre optare per la rendicontazione volontaria. Per revisori e consulenti, questa fase di transizione rappresenta un’opportunità concreta per affinare i processi di raccolta dei dati e i modelli di governance, preparandosi a un livello di trasparenza ESG che, al di là degli obblighi normativi, è sempre più richiesto dal mercato e dagli stakeholder.
Il nostro blog continuerà a seguire l’evoluzione in corso; continuate pertanto a sfogliare le pagine del nostro blog per rimanere aggiornati.
Alberto Frate – Centro Studi CGN

































