Qualsiasi processo di successione d’impresa dovrebbe rispondere a tre esigenze basilari:
- garantire la continuità dell’azienda attraverso una nuova leadership che assicuri una buona gestione e produca risultati positivi;
- garantire soluzioni eque dal punto di vista patrimoniale tra gli eredi, tenuto conto non soltanto del valore dell’azienda, ma anche di altri beni patrimoniali rientranti nella massa ereditaria;
- ridurre il più possibile il rischio di conflittualità tra i familiari della nuova generazione che si appresta ad assumere la gestione dell’azienda.
Di fatto, risulta oggettivamente complesso soddisfare contemporaneamente tali esigenze a causa della rigidità della normativa in materia di successioni, che mal si coniuga con le esigenze della moderna impresa.
Ipotesi A: mancanza di testamento dell’imprenditore
Premesso che un imprenditore che non avverta l’esigenza di redigere un testamento dimostra scarsa lungimiranza, in mancanza di disposizioni testamentarie la successione viene regolata dal Codice Civile sulla base delle norme che disciplinano la c.d. successione legittima.
La successione legittima consiste in un complesso di criteri volti a:
- individuare i soggetti aventi diritto all’eredità;
- stabilire le quote spettanti a ciascuno degli eredi.
In presenza di una pluralità di eredi si forma una comunione ereditaria, che dovrà essere sciolta mediante divisione tra gli eredi, attribuendo a ciascuno una quota dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius.
La comunione ereditaria è spesso fonte di conflittualità tra gli eredi, in quanto occorre procedere a una stima condivisa:
- del valore dei beni costituenti l’asse ereditario;
- del valore delle eventuali donazioni effettuate dal defunto, delle quali alcuni o tutti gli eredi abbiano beneficiato in precedenza, e che devono essere computate nella quota di spettanza di ciascun erede secondo il complesso meccanismo della c.d. collazione.
Nel sistema successorio italiano, la collazione assolve alla funzione di riequilibrare le attribuzioni patrimoniali tra i coeredi, consentendo di tener conto delle liberalità effettuate in vita al solo fine della determinazione delle rispettive quote ereditarie.
Ipotesi B: presenza di testamento dell’imprenditore
Com’è noto, il testamento non rappresenta la panacea di tutti i mali. Anche in presenza di un testamento possono verificarsi situazioni tali da ostacolare la prosecuzione dell’attività. La volontà testamentaria del de cuius, infatti, incontra dei limiti nella tutela dei familiari più stretti, ai quali spetta una quota inderogabile del patrimonio (c.d. quota di legittima).
Successione necessaria e quota di legittima
La nostra disciplina civilistica prevede che la quota di legittima non possa essere pretermessa. Ciò significa che un familiare legittimario, chiamato all’eredità al momento dell’apertura della successione, non può essere escluso dalla legittima nemmeno per espressa disposizione del testatore.
Qualora un familiare legittimario si ritenga leso nella propria quota di legittima, può adire l’autorità giudiziaria per chiedere che gli venga assegnata la parte di eredità spettante per legge, riducendo proporzionalmente le disposizioni testamentarie lesive della propria quota.
Come si calcola la quota di legittima?
La quota di legittima si calcola in base al valore del patrimonio esistente alla data di apertura della successione, e non alla data di redazione del testamento.
Nel calcolo della legittima devono inoltre essere incluse le eventuali donazioni che il defunto abbia effettuato in favore dei parenti più prossimi, secondo il meccanismo della collazione a cui si è in precedenza accennato.
Implicazioni nella gestione dell’impresa
Una gestione indistinta dell’impresa da parte di tutti gli eredi, indipendentemente da competenze e interessi individuali, può compromettere la capacità dell’azienda di mantenere continuità ed efficienza, soprattutto nel caso in cui alcuni eredi:
- non abbiano sufficienti attitudini imprenditoriali;
- non siano interessati alla gestione dell’azienda.
Diventare soci per successione
Gli eredi divengono titolari delle partecipazioni sociali per effetto della successione, ossia senza un impegno finanziario proprio, e pertanto potrebbero non essere adeguatamente stimolati ad assumere scelte di gestione oculate. Ne deriva che affidare il passaggio generazionale alle sole regole del diritto successorio rischia di rivelarsi una scelta inadeguata nell’ottica della continuità e dell’efficienza dell’impresa.
Ciò nonostante, la pianificazione della successione dell’impresa deve necessariamente confrontarsi con le ineludibili regole della successione, non potendo tradursi in una lesione delle pretese ereditarie degli altri familiari. In presenza di più eredi, qualora la partecipazione di controllo venga assegnata a uno solo o ad alcuni di essi, agli eredi non designati alla continuazione dell’impresa dovranno essere attribuiti ulteriori beni a titolo di ristoro patrimoniale.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN
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