La dichiarazione IVA omessa, incompleta oppure non coerente con i dati delle fatture e corrispettivi elettronici determina una comunicazione preventiva a cura dell’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo. In questo contesto si colloca il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.172588 del 9 giugno 2026, relativo alle Dichiarazioni IVA 2026 per il periodo d’imposta 2025 che sta dando luogo a una campagna di comunicazione finalizzata a segnalare specifiche anomalie dichiarative. Gli stessi dati vengono condivisi con la Guardia di finanza.
La comunicazione arriva via Pec e viene resa disponibile anche nel Cassetto fiscale e nel portale Fatture e Corrispettivi.
Anomalie riscontrate
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2025:
- l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA;
- ovvero la presentazione della dichiarazione IVA stessa senza la compilazione del quadro VE;
- operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000 euro minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40). Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato.
Tipologia di controllo
Dal tipo di controllo che viene effettuato si evince che si tratta di una verifica che non si fonda su elementi esterni, bensì si tratta di un controllo di coerenza su dati trasmessi (fattura elettronica e corrispettivi telematici) e quanto riportato in dichiarazione IVA. Di fatto il sistema dei controlli è configurato in maniera tale che l’emissione di una fattura successivamente non computata nel quadro VE venga sistematicamente intercettata e non sfugga ai sistemi di controlli messi a punto dall’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, non sempre si tratta di un controllo da cui deriva un omesso o minor importo versato. I controlli sul quadro VJ sono di diversa tipologia rispetto a quelli del quadro VE: per il quadro VJ il controllo opera con una logica diversa rispetto al quadro VE. Non vengono controllate le operazioni attive dichiarate bensì gli acquisti per i quali il cessionario o committente è tenuto ad applicare il meccanismo dell’inversione contabile. La ricezione di una fattura soggetta a inversione contabile comporta a cura del soggetto IVA l’integrazione del documento con successiva registrazione nei relativi registri.
Il sistema dei controlli evidenzia la ricezione di fatture in inversione contabile e, al tempo stesso, incrocia i dati della dichiarazione IVA alla ricerca della compilazione del quadro VJ. In caso di disallineamento, anche se non deriva un’imposta dovuta, scatta la comunicazione di compliance con l’invito alla verifica dei dati e in caso di difformità con quanto in evidenza alla successiva regolarizzazione per ovviare alla dichiarazione IVA priva o parzialmente priva dei dati in quadro VJ.
Rimedi
La comunicazione inviata dall’Agenzia non costituisce ancora un atto impositivo, ma obbliga il soggetto IVA a una serie di verifiche per riconciliare le divergenze tra i dati fiscali disponibili e la dichiarazione presentata. All’uopo si rende necessario verificare il disallineamento confrontando le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi telematici, i registri IVA vendite, le liquidazioni periodiche, le fatture passive soggette a inversione contabile e il corretto esercizio del diritto alla detrazione.
Il contribuente può chiarire e segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, anche tramite l’intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante il canale telematico indicato nella comunicazione. In caso si renda necessario correggere la dichiarazione è possibile presentane una integrativa avvalendosi del ravvedimento operoso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
































