Conguaglio 730/2026: assistenza fiscale e casi particolari

Le operazioni di assistenza fiscale rappresentano uno dei passaggi fondamentali per il sostituto d’imposta in sede di conguaglio, a seguito della ricezione dei modelli 730/4 trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, che contengono in sintesi i risultati contabili inerenti alla presentazione del modello 730/2026 da parte dei contribuenti. È un’attività che viene svolta a partire dal mese di luglio. Tenendo conto del calendario di presentazione del modello 730/2026 che ne consente la trasmissione fino al 30 settembre 2026, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti e il secondo acconto per l’anno in corso, l’assistenza fiscale potrà dilungarsi fino ai mesi di novembre/dicembre.

Il modello 730/4

Nel modello 730/4 sono riportati i risultati scaturenti dalla dichiarazione presentata, ovverossia:

  • il conguaglio dei debiti e dei crediti dei contribuenti e, in caso di dichiarazione congiunta, la liquidazione delle imposte contiene anche il risultato in capo al coniuge del dichiarante;
  • in caso di risultato a debito, è possibile l’indicazione del numero di rate da effettuare.

Operazioni di conguaglio

Le operazioni di conguaglio, sulla base di quanto evidenziato nei modelli 730/4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, dovranno essere effettuate dai sostituti d’imposta tramite cedolino paga sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione 730/4. Gli enti pensionistici avviano le procedure di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello in cui l’Istituto riceve il prospetto di liquidazione (di solito da agosto in poi).

Conguaglio a credito e rimborso non effettuato entro fine anno

I crediti esposti nel prospetto di liquidazione saranno trattati dal sostituto in sede di assistenza fiscale procedendo con i rimborsi nei limiti della capienza delle ritenute disponibili. Successivamente lo stesso sostituto procederà al recupero delle somme anticipate mediante compensazione nel modello F24.

Potrebbe verificarsi il caso che entro la fine dell’anno il sostituto non sia stato in grado di effettuare per intero il rimborso del credito, per via dell’incapienza delle ritenute. In tal caso, il sostituto d’imposta provvederà:

  • a sospendere le operazioni di rimborso;
  • a comunicare all’interessato gli importi residui;
  • a certificare in sede di CU gli stessi importi residui.

Conguagli a debito e insufficiente capienza della retribuzione/pensione

Nel caso opposto in cui la retribuzione/pensione di competenza non risulti capiente, le modalità dell’assistenza fiscale prevedono l’imputazione della parte residua dell’importo dovuto sulle retribuzioni/pensione corrisposte successivamente purché riferiti allo stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Dovendosi esaurire le operazioni di assistenza entro la fine del periodo, il mancato completamento delle operazioni di conguaglio per insufficienza della retribuzione/pensione comporta l’obbligo da parte del sostituto d’imposta di comunicare al contribuente/sostituito, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. Il contribuente dovrà procedere in autonomia al versamento delle imposte residue.

Conguaglio e cessazione del rapporto di lavoro

Le stesse regole vengono declinate in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che il sostituto d’imposta abbia completato le operazioni di conguaglio a credito o a debito del contribuente. Si dovrà procedere con la necessaria comunicazione con evidenza della parte residua da conguagliare in modo che, nel caso di importi a debito il contribuente possa procedere in autonomia versando con F24 gli importi dovuti.

Conguaglio e decesso del contribuente

Il decesso del contribuente durante le operazioni di assistenza fiscale pone il sostituto d’imposta nell’impossibilità di procedere al completamento dei conguagli a debito o a credito. Anche in questo caso valgono i principi generali visti nei casi precedenti:

  • in caso di conguaglio a debito il sostituto d’imposta non procederà al completamento delle operazioni e comunicherà agli eredi le somme che dovranno essere versate con F24;
  • nel caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi cosicché tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi presenteranno per conto del contribuente deceduto o, in alternativa, gli eredi potranno presentare istanza di rimborso.

Conguaglio per i contribuenti senza sostituto d’imposta

Nel caso di presentazione del mod. 730/2026 senza sostituto (per mancanza del sostituto o per scelta), al contribuente viene data la possibilità di optare per le operazioni senza assistenza fiscale:

  • il rimborso del credito avverrà direttamente sull’IBAN (previa indicazione nell’area personale dell’Agenzia delle Entrate) o direttamente con vaglia postale, di solito entro i sei mesi;
  • in caso di debito, il pagamento potrà essere effettuato tramite modello F24.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN