Consulenza giuridica: definite le modalità operative per presentare i quesiti

Chi può chiedere una consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate e quali sono le modalità per presentare la richiesta?

L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative per l’accesso all’istituto della consulenza giuridica previsto dall’articolo 10-octies dello Statuto del contribuente. Le nuove disposizioni individuano i soggetti legittimati a presentare i quesiti, gli uffici competenti, le modalità di trasmissione delle richieste e i tempi entro cui l’Amministrazione finanziaria è chiamata a fornire risposta.
Con il provvedimento dell’8 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate viene completato il quadro attuativo della disciplina introdotta dalla riforma fiscale. L’intervento dà concreta applicazione all’articolo 10-octies della Legge n. 212/2000, inserito dal D.Lgs. n. 219/2023, che disciplina l’istituto della consulenza giuridica.
La norma primaria aveva rinviato a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate la definizione degli aspetti pratici del servizio. Il nuovo documento individua quindi le procedure da seguire per la presentazione delle istanze e per la gestione delle relative istruttorie.
Nel frattempo, il D.Lgs. n. 192/2025 ha ulteriormente precisato la platea dei soggetti che possono accedere allo strumento. Possono richiedere consulenza giuridica le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, gli enti pubblici, le Regioni, gli enti locali e le amministrazioni statali quando il quesito riguarda problematiche di carattere generale e non situazioni riferite a singoli contribuenti. Rispetto alla formulazione originaria della norma, viene meno il generico riferimento agli enti privati.
Il provvedimento precisa, inoltre, che le nuove regole operative non riguardano la “consulenza giuridica interna” tra uffici dell’Amministrazione finanziaria, che continua a seguire procedure differenti.

A chi devono essere indirizzate le richieste?

Per quanto riguarda la competenza territoriale, le richieste devono essere indirizzate, in via ordinaria, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. Alcune categorie di soggetti, invece, devono rivolgersi direttamente alla Divisione Contribuenti. Tra questi rientrano i non residenti, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di rilevanza nazionale, le rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria e gli organismi nazionali degli ordini professionali.

Come devono essere trasmesse le richieste?

Le istanze devono essere trasmesse tramite Pec e sono esenti dall’imposta di bollo. La richiesta, redatta in forma libera, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri. È prevista anche la possibilità di utilizzare un apposito servizio telematico che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e la cui attivazione verrà comunicata attraverso il sito istituzionale.
Tra le dichiarazioni richieste figura quella con cui il rappresentante attesta di non essere a conoscenza di attività di controllo in corso, o comunque non ancora definite, riguardanti la medesima questione interpretativa oggetto del quesito.

Cosa avviene dopo aver inviato la richiesta?

Se la domanda presenta irregolarità sanabili, l’ufficio invita il richiedente a completarla entro trenta giorni. Qualora, invece, la documentazione prodotta non sia sufficiente per esprimere un parere, l’Amministrazione può richiedere un’unica integrazione documentale. I termini per la risposta decorrono soltanto dal momento in cui la documentazione risulta completa.
L’Agenzia può inoltre acquisire il parere di altre amministrazioni quando ciò sia necessario per la soluzione del quesito. In tali casi i termini restano sospesi. Se il parere richiesto non arriva entro sessanta giorni, l’istanza viene dichiarata improcedibile.

Come viene fornito il parere dell’Agenzia?

La risposta alla consulenza giuridica deve essere fornita in forma scritta e motivata entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta completa. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e slittano al primo giorno lavorativo successivo quando la scadenza coincide con un sabato o con un giorno festivo.
Per favorire la diffusione degli orientamenti interpretativi e garantire la massima trasparenza, le risposte relative ai quesiti ritenuti ammissibili saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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