Il cassetto fiscale del contribuente, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, contiene anche le Certificazioni Uniche (CU) per prestazioni di lavoro autonomo. Si tratta di documenti fiscali che attestano la corresponsione di compensi assoggettati a ritenuta d’acconto, da parte di un committente a un prestatore di servizi (per es. lavoratore autonomo- professionista).
Principio di cassa per la redazione e trasmissione della CU
La normativa che regola il periodo d’imposta per la trasmissione delle CU al soggetto che ha ricevuto il compenso è chiara, e segue il cd. “principio di cassa”; la certificazione deve essere compilata e trasmessa da parte del committente, per l’anno in cui la somma è stata corrisposta.
Nella prassi spesso accade che un percipiente lavoratore autonomo – professionista riceva nel proprio cassetto fiscale, delle CU inesatte nell’importo o addirittura infondate.
Possibili casi di incongruenze di dati tra sostituto e sostituito
Le anomalie riscontrabili nelle CU ricevute da soggetti percipienti possono essere dovute:
- a errori negli importi indicati nel campo 4 dell’ammontare lordo del compenso corrisposto (che spesso impropriamente comprende anche il contributo integrativo addebitato in fattura a favore delle casse di previdenza dei professioni). Le istruzioni alla CU specificano che i contributi corrisposti e destinati alle Casse professionali non fanno parte del compenso e, quindi, non devono essere indicate insieme al compenso corrisposto, ciò in quanto il professionista è tenuto a riversare tali importi alla propria Cassa previdenza;
- all’arrivo di CU che indicano errori, in tutto o in parte, nell’importo del compenso corrisposto. Si pensi all’arrivo di una CU per una o più fatture incassate in anno diverso da quello di riferimento della certificazione.
La responsabilità dei dati indicati nelle CU è certamente del committente che le compila, e quindi, sulle stesse, il percipiente non ha alcuna possibilità di intervenire direttamente. Sul percipiente però, pesano le conseguenze di errate indicazioni dei compensi nella CU.
L’Amministrazione finanziaria, prendendo a base le CU presentate a nome di un certo percipiente, potranno confrontare l’ammontare da quest’ultimo dichiarato nel quadro E del modello fiscale PF, col totale del campo compenso corrisposto, inviato all’Agenzia delle Entrate.
Ove i compensi attestati nelle CU dovessero risultare d’importo superiore a quelli dichiarati per lo stesso anno dal percipiente, l’Agenzia delle Entrate invierà a quest’ultimo una richiesta di chiarimenti indicando i maggiori importi imputabili e invitandolo a chiarire le cause del disallineamento.
È bene che ciascun percipiente, all’atto della redazione della dichiarazione dei redditi, controlli i dati indicati nelle CU ricevute, in modo da informare e documentare tempestivamente il sostituto, in ordine a qualsiasi disallineamento coi propri dati contabili, sia per quanto riguarda i compensi sia eventualmente per l’ammontare della ritenuta d’acconto.
Possibili rimedi
Dovrà essere il soggetto che ha erogato il compenso a rettificare o annullare la certificazione unica errata, in modo da allineare i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate con quelli correttamente rappresentati dal percipiente, tramite bonifici o altri mezzi di pagamento adeguatamente documentati.
La prima pagina del modello CU contiene le caselle “annullamento” e “sostituzione” che devono essere barrate dal sostituto d’imposta, nei casi in cui intenda annullare o modificare, una certificazione già presentata (cfr. pag.7 istruzioni al modello CU2026).

Se l’invio della CU corretta avverrà oltre i 5 giorni dalla scadenza originaria (o dal giorno dello scarto del file, comunicato dall’Agenzia delle Entrate), il sostituto d’imposta potrà avvalersi del “ravvedimento operoso“ per ridurre le sanzioni previste.
Se il sostituto d’imposta non dovesse provvedere a trasmettere alcuna correzione della CU trasmessa, è consigliabile che il percipiente gli inoltri una PEC illustrativa dei motivi e documentazione per cui richiede l’annullamento o la correzione. Ciò sarà utile a futura memoria, per potere dimostrare le proprie ragioni in sede di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (procedura di compliance) di incongruenze riscontrate nei dati tra soggetto erogatore del compenso e percipiente.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN

































