Con riferimento allo scambio automatico di informazioni, quali nuovi obblighi devono rispettare gli operatori cripto e da quando partono le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate?
Gli operatori che prestano servizi relativi alle cripto-attività dovranno registrarsi e trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni fiscali sui clienti e sulle operazioni rilevanti. Le nuove regole, attuative della direttiva europea Dac8, servono a rafforzare la cooperazione tra Amministrazioni fiscali e a rendere più trasparente il settore delle criptovalute. La prima comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2027, con riferimento ai dati dell’anno precedente.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria ha definito le modalità operative per l’applicazione delle nuove regole sullo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività. Il documento stabilisce, in particolare, come devono registrarsi i gestori e i prestatori di servizi cripto e con quali modalità devono essere trasmessi i dati all’Agenzia.
Lo scopo è chiaro: evitare che il settore cripto resti fuori dai meccanismi ordinari di cooperazione fiscale internazionale. Le informazioni raccolte dall’Agenzia delle Entrate saranno infatti trasmesse alle Amministrazioni fiscali degli altri Stati interessati, così da favorire il contrasto all’evasione e all’occultamento di redditi e patrimoni collegati agli asset digitali.
I nuovi obblighi riguardano, in linea generale, i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, cioè gli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire cripto-asset, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 194/2025. Tali soggetti devono comunicare annualmente all’Agenzia le informazioni relative ai clienti, salvo che adempiano già a obblighi equivalenti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in una giurisdizione qualificata extra-Ue.
In quest’ultimo caso, però, resta comunque necessario inviare ogni anno una specifica notifica all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine previsto per la comunicazione dei dati fiscali. La notifica, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, deve contenere anche una dichiarazione che attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nell’altro Paese.
Le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente in via telematica, tramite Entratel o Fisconline, direttamente oppure tramite intermediari incaricati, utilizzando il formato XML previsto dall’Allegato 1 al provvedimento. Tra i dati da inviare rientrano le informazioni stabilite dal D.Lgs. n. 194/2025, i dati identificativi del prestatore, il codice fiscale italiano dei clienti, se disponibile, ed il codice identificativo univoco (IIN) eventualmente attribuito.
Il termine ordinario per l’invio è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La prima scadenza, quindi, sarà il 30 giugno 2027. In caso di file scartato o di errori, il prestatore può effettuare un nuovo invio entro la medesima scadenza. Le trasmissioni tardive di nuovi dati, se effettuate entro i 30 giorni successivi, saranno comunque acquisite e inviate alle autorità fiscali estere entro il 30 settembre, termine previsto per lo scambio internazionale. Anche le comunicazioni tardive successive vengono comunque acquisite dall’Amministrazione.
Se un operatore registrato omette la comunicazione, l’Agenzia, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, lo invita a trasmettere i dati entro 60 giorni. Decorso inutilmente anche questo termine, viene inviato un ulteriore sollecito con altri 30 giorni per regolarizzare; in mancanza, la registrazione viene cancellata. L’avvenuta presentazione è attestata, di norma, con ricevuta rilasciata entro cinque giorni lavorativi.
Il provvedimento disciplina anche la registrazione unica dei gestori di cripto-attività. I soggetti non residenti devono prima richiedere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando l’apposita procedura Dac8 disponibile sul sito delle Entrate. Al termine della registrazione viene attribuito un codice identificativo univoco, denominato IIN (individual identification number). Se cambiano le condizioni che hanno giustificato la registrazione in Italia, il gestore può trasferirla in un altro Stato membro, mantenendo valido l’identificativo.
Infine, il provvedimento affida al Centro Operativo di Pescara la gestione dei controlli sui gestori di cripto-attività, al quale sono attribuite le attività di registrazione, cancellazione e revoca o gestione dell’eventuale contenzioso.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
































