Dichiarazione IVA tardiva, integrativa e omessa: fattispecie e sanzioni

Il prossimo 29 luglio scade il termine per poter presentare validamente la dichiarazione IVA per l’anno 2025. Infatti, le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (nel caso di specie, il 30 aprile 2026) sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del DPR 322/1998).

La dichiarazione IVA tardiva: sanzioni

La dichiarazione tardiva (considerata comunque valida a tutti gli effetti) prevede applicazione di una penalità per il ritardo, pari a 250 euro (il minimo previsto per la casistica di omissione dichiarativa) con possibilità di ravvedimento ex art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/1997 a un decimo.
Da un punto di vista pratico, in sede di adempimenti, il contribuente dovrà procedere col versamento di 25 euro con modello F24 indicando:

  • Il codice tributo 8911;
  • e “anno di riferimento” il periodo in cui è avvenuta la violazione (anno in cui doveva essere inviato il modello, vale a dire il 2026).

Dichiarazione tardiva e integrativa: visto di conformità

La dichiarazione IVA tardiva è considerata valida a tutti gli effetti e non pone alcun ostacolo all’eventuale apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione un credito superiore alle soglie previste.
L’esigenza di apporre il visto di conformità potrebbe sorgere anche in seguito alla presentazione di una dichiarazione IVA senza visto di conformità presentata nei termini ordinari del 30 aprile. In questo caso si rende necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa che rappresenta lo strumento a disposizione del soggetto IVA per correggere o completare la dichiarazione originaria, anche con riferimento agli adempimenti formali richiesti per l’utilizzo dei crediti fiscali. La dichiarazione integrativa consente, infatti, di correggere o integrare non solo i dati strettamente contabili a proprio “sfavore” o “favore contenuti nella dichiarazione originaria, ma anche l’eventuale attestazione di conformità finalizzato a ottimizzare l’utilizzo dei crediti scaturenti dalla dichiarazione.
Restano ferme in capo al professionista che appone il visto le procedure da rispettare per la verifica della documentazione contabile per poter attestarne la correttezza e la corrispondenza con le scritture e i documenti disponibili.

Termine presentazione integrativa

Il termine per poter presentare il modello integrativo IVA 2026 per il 2025 presentato entro il 30 aprile 2026 o nei 90 giorni successivi (entro il 29 luglio 2026), è fissato entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione (entro il 31 dicembre 2031).

Oltre ai casi sopra indicati, la presentazione di un’integrativa di una dichiarazione IVA è ammessa anche per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA, ossia passare dalla richiesta di rimborso all’utilizzo in compensazione come ha stabilito l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 231/2020.

Dichiarazione IVA ultra tardiva e omessa

La dichiarazione IVA per il 2025 presentata oltre il 29 luglio 2025 viene denominata ultra tardiva e si considera omessa, anche se costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute. La presentazione servirà comunque a ridurre il carico delle sanzioni da versare al Fisco:

  • alla dichiarazione IVA omessa contestata dall’Agenzia delle Entrate si commina la sanzione del 120% (con un minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta (ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. 471/1997);
  • alla dichiarazione IVA ultra tardiva presentata prima dell’inizio di qualunque attività di controllo, la sanzione irrogabile è pari al 75% dell’imposta dovuta e non pagata;
  • la dichiarazione IVA omessa dove sussistono esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione comminata dall’Ufficio è da 250 a 2.000 euro;
  • la dichiarazione IVA ultra tardiva presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, dove sussistono esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta prevede la sanzione ridotta da 150 a 1.000 euro.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN