Emissione di fatture false: quando il reato è consumato secondo la Cassazione

Una fattura falsa o per operazioni inesistenti è sempre penalmente rilevante? E quali sono le differenze tra operazioni mai avvenute, fatture “gonfiate” e documenti emessi da un soggetto diverso da quello reale?
Una fattura è falsa quando rappresenta un’operazione inesistente, in tutto o in parte, oppure attribuita a un soggetto diverso da quello effettivo. Può servire a creare costi fittizi, abbattere il reddito imponibile, detrarre indebitamente l’IVA o consentire a terzi di evadere le imposte.
Nel linguaggio comune si parla spesso di “fattura falsa”, ma la normativa tributaria utilizza l’espressione più tecnica di “fattura per operazioni inesistenti”. La sostanza, però, non cambia: si tratta di documenti contabili che descrivono una realtà economica non corrispondente al vero.
Il fenomeno assume rilievo soprattutto perché consente di alterare il risultato fiscale del contribuente. Chi riceve e contabilizza una fattura falsa può indicare costi inesistenti o superiori a quelli reali, riducendo artificiosamente l’utile e pagando meno imposte. Sul versante IVA, inoltre, il documento può essere utilizzato per portare in detrazione un’imposta non dovuta.
Non di rado, tali condotte vengono poste in essere con eccessiva superficialità, nella convinzione che la fattura, una volta registrata, possa confondersi tra le altre operazioni contabili e che “tanto non se ne accorge nessuno”. In realtà, proprio l’incrocio dei dati fiscali, la tracciabilità delle operazioni e i controlli documentali rendono queste condotte particolarmente esposte a contestazioni, anche di natura penale.
Le ipotesi più ricorrenti di fatture per operazioni inesistenti possono essere suddivise in tre categorie.
La prima è quella delle operazioni oggettivamente inesistenti in senso assoluto: la cessione del bene o la prestazione del servizio non è mai avvenuta e la fattura esiste solo formalmente.
La seconda riguarda le operazioni oggettivamente inesistenti in senso relativo: l’operazione c’è stata, ma viene indicato un corrispettivo superiore a quello effettivo, generando una fattura “gonfiata”.
La terza ipotesi è quella dell’inesistenza soggettiva: il bene è stato ceduto o il servizio è stato reso, ma il soggetto che compare in fattura non è quello che ha realmente effettuato l’operazione.

L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è punito quando il contribuente se ne avvale, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, indicando in dichiarazione elementi passivi fittizi. L’emissione, invece, riguarda chi predispone e mette in circolazione il documento falso per consentire ad altri l’evasione.
Il primo soggetto chiamato a rispondere delle fatture false, sia attive che passive, è il legale rappresentante della società o il titolare della partita IVA in caso di lavoratore autonomo o ditta individuale. Il secondo soggetto chiamato a rispondere per i reati delle fatture false è il soggetto che ne ha beneficiato.
Sul reato di emissione di fatture false, previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 74/2000, la Cassazione, con la sentenza 42819 del 22 novembre 2024, ha chiarito alcuni aspetti importanti. Non è necessario che il destinatario utilizzi effettivamente la fattura nella propria dichiarazione: l’evasione realizzata dal terzo non è elemento costitutivo del reato. È sufficiente che l’emittente agisca con il fine di consentire l’evasione, anche se tale finalità convive con un interesse personale, come il reperimento di un qualsivoglia vantaggio.
Un’altra importante precisazione viene data dalla sentenza 5169 del 10 febbraio 2025, dove la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che la semplice formazione materiale della fattura falsa, di regola, non basta. Il reato si consuma quando il documento esce dalla disponibilità di chi emette la fattura, ad esempio mediante trasmissione telematica, spedizione o consegna. Non occorre, invece, che il documento sia già entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
Le fatture per operazioni inesistenti rappresentano uno degli strumenti più insidiosi di frode fiscale. Il rischio non riguarda solo chi le utilizza per ridurre il carico tributario, ma anche chi le emette, le rilascia o le mette a disposizione di terzi, nella consapevolezza della loro idoneità a favorire l’evasione.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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