Errori dell’intermediario: perché la responsabilità resta (quasi sempre) al contribuente

Negli ultimi anni, e in modo ancora più netto tra il 2025 e il 2026, la giurisprudenza della Cassazione ha rafforzato un messaggio ormai chiaro agli operatori: affidarsi al commercialista come intermediario non mette al riparo da responsabilità fiscali.

Il tema non è nuovo, ma le più recenti pronunce stanno consolidando un orientamento rigoroso che incide concretamente sulla gestione dei rapporti tra contribuente e intermediario. Non siamo più di fronte a una delega “tranquillizzante”, bensì a un modello che richiede partecipazione attiva e controlli minimi.

Il principio ribadito dalla Cassazione: la delega non sposta l’obbligo

Con l’ordinanza n. 22742/2025, ampiamente commentata anche in ambito professionale, la Corte ha chiarito che il contribuente non è automaticamente esente da sanzioni quando l’errore deriva dal professionista. Il rapporto d’imposta, infatti, resta in capo al soggetto passivo.

La successiva sentenza n. 13910/2026 si colloca nella stessa linea, confermando che:

  • l’intermediario è un ausiliario;
  • la responsabilità tributaria rimane sempre, in via principale, del contribuente;
  • l’affidamento dell’incarico non elimina gli obblighi fiscali.

Il messaggio è molto netto: la delega non equivale a trasferimento di responsabilità.

Non basta aver incaricato il professionista

Un passaggio centrale delle decisioni più recenti riguarda l’introduzione (o meglio, il rafforzamento) di un vero e proprio obbligo di vigilanza.

Già con l’ordinanza n. 5822/2025 la Cassazione ha evidenziato che non è sufficiente dimostrare di aver conferito incarico a un commercialista. Occorre qualcosa in più: il contribuente deve dimostrare di aver tenuto una condotta attiva, anche minima.

In termini pratici, questo significa che il contribuente:

  • non può limitarsi a “delegare e dimenticare”;
  • deve verificare che gli adempimenti siano stati effettivamente eseguiti;
  • deve conservare elementi che attestino tali verifiche.

Si tratta di un passaggio culturale importante: dalla delega passiva alla compliance partecipata.

Culpa in vigilando e culpa in eligendo: cosa cambia davvero

Le più recenti analisi giuridiche parlano sempre più spesso di due profili distinti ma collegati:

  • culpa in eligendo, cioè la responsabilità nella scelta del professionista;
  • culpa in vigilando, cioè l’obbligo di controllarne l’operato.

Questo significa che, in caso di errore, il contribuente deve dimostrare non solo di aver scelto un professionista qualificato, ma anche di aver esercitato un controllo, sia pur non tecnico, sull’attività svolta.

Non è sufficiente, ad esempio, produrre una denuncia penale nei confronti del commercialista per evitare le sanzioni. La Cassazione è molto chiara su questo punto: la responsabilità fiscale segue logiche autonome rispetto a quella penale o civile.

L’onere della prova: un passaggio decisivo

Un aspetto spesso sottovalutato, ma centrale nella pratica, riguarda l’onere della prova.

Le pronunce più recenti chiariscono che:

  • è il contribuente a dover dimostrare la propria diligenza;
  • non è sufficiente sostenere che l’errore è del professionista;
  • occorre provare di aver fatto quanto ragionevolmente richiesto.

Questo comporta un effetto concreto: in assenza di documentazione adeguata, la posizione del contribuente diventa difficilmente difendibile, soprattutto in sede contenziosa.

I casi in cui è possibile l’esonero (ma sono limitati)

L’orientamento rigoroso non esclude completamente situazioni di esonero, ma le circoscrive in modo molto restrittivo.

Secondo la Cassazione, la responsabilità del contribuente può essere esclusa solo quando l’errore del professionista presenta caratteristiche particolari, come:

  • un comportamento fraudolento;
  • un occultamento intenzionale delle informazioni;
  • una situazione oggettivamente non rilevabile con l’ordinaria diligenza.

Si tratta, però, di ipotesi residuali. Nella prassi, dimostrarle è complesso e richiede un quadro probatorio solido.

Un sistema sempre più orientato alla compliance collaborativa

Un elemento interessante, emerso anche nel corso del 2025 con riferimento alle comunicazioni di compliance dell’Agenzia delle Entrate, è il cambio di prospettiva del sistema fiscale.

Anche quando l’errore proviene dall’Amministrazione (si pensi a lettere di compliance errate), al contribuente è comunque richiesto di:

  • verificare la correttezza dei dati;
  • segnalare eventuali incongruenze;
  • attivarsi per una tempestiva regolarizzazione.

Questo conferma una tendenza di fondo: il contribuente è sempre più parte attiva del sistema, non semplice destinatario di obblighi.

Ricadute operative: cosa cambia davvero nella gestione quotidiana

Alla luce dell’orientamento consolidato, è opportuno rivedere alcune prassi operative.

Dal lato del contribuente, diventa essenziale strutturare il rapporto con l’intermediario in modo più consapevole. Non si tratta di entrare nel merito tecnico delle operazioni, ma di adottare comportamenti semplici e sistematici: verificare l’avvenuto invio delle dichiarazioni, controllare le ricevute telematiche, monitorare i versamenti tramite F24.

Altrettanto importante è la conservazione della documentazione: email, deleghe, conferme di trasmissione. Sono elementi che, in caso di contestazione, fanno la differenza.

Dal lato dei professionisti, questo orientamento impone una maggiore attenzione nella gestione del cliente, soprattutto in termini di comunicazione e tracciabilità delle attività svolte. La qualità del servizio passa anche dalla capacità di rendere il cliente partecipe e consapevole.

Conclusioni

Le pronunce della Cassazione del 2025 e 2026 segnano un punto fermo: la responsabilità del contribuente resta la regola, anche in presenza di errori dell’intermediario.

Il commercialista è un supporto qualificato, ma non sostituisce il contribuente nel rapporto con il Fisco. Ne deriva un modello fondato su:

  • obbligo di vigilanza;
  • prova della diligenza;
  • partecipazione attiva agli adempimenti.

In altre parole, il sistema fiscale italiano si sta muovendo verso una logica in cui la delega non è più sufficiente, e la tutela del contribuente passa, sempre di più, dalla sua capacità di documentare comportamenti corretti e consapevoli.

 

 

 

Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN