A seguito della conversione in Legge del Decreto Primo Maggio (D.L. n. 92/2026) le disposizioni in materia di salario giusto sono entrate in vigore in via definitiva.
La normativa stabilisce un principio generale in base al quale la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
| Art. 36, comma 1 Costituzione
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. |
N.B. Ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo (TEC) definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli di cui sopra (CCNL non leader) non può essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Viene prevista l’applicazione del TEC stabilito dal CCNL leader anche per i settori non coperti da contrattazione collettiva.
In sede di conversione in Legge del Decreto Primo Maggio è stata data la definizione di trattamento economico complessivo, fornendo così alcuni chiarimenti ai vari dubbi sorti dall’entrata in vigore del D.L.
In particolare, il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai CCNL leader, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.
N.B. Sono, invece, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori (es. superminimi, ad personam, premi etc.).
| Retribuzione tabellare
TEM |
Trattamento economico complessivo – salario giusto
TEC |
| Minimo tabellare | Minimo tabellare |
| Mensilità aggiuntiva (?) | Mensilità aggiuntive |
| Superminimo collettivo | |
| Scatti di anzianità | |
| Indennità previste dal contratto collettivo (lavoro notturno, festivo, a turni, etc.) | |
| Indennità di trasferta | |
| Welfare contrattuale | |
| Premi e incentivi collettivi |
Il Legislatore non ha introdotto un salario minimo legale costituito da una somma predeterminata, bensì un concetto di “retribuzione minima” il cui valore è dinamico e dipendente dal CCNL più rappresentativo applicato di settore e categoria. L’onero di individuare gli elementi che costituiscono il salario giusto è posto in capo ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ora i contratti collettivi, qualora non prevedano già una definizione di trattamento economico complessivo, si dovranno adeguare alla normativa sul salario giusto.
Il rispetto delle disposizioni in materia di salario minimo è richiesto anche ai fini dell’applicazione degli incentivi alle assunzioni introdotte dal medesimo Decreto Legge n. 62/2026 (bonus donne 2026, bonus giovani 2026, bonus ZES 2026, incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, conciliazione tra famiglia e lavoro).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato































