ISA, premialità e concordato preventivo: chi bara è fuori

La fedeltà fiscale con l’esposizione di dati veritieri e corretti determina un indice di affidabilità da cui dipendono i benefici fiscali previsti dalla disciplina degli indici sintetici. Di converso, quando il risultato deriva da informazioni non corrispondenti alla realtà economica del contribuente, l’effetto premiale legato ai benefici deve intendersi acquisito in maniera non corretta. Tale posizione, però, suscita perplessità in quanto le ipotesi di decadenza dal concordato preventivo sono tassativamente indicate nella norma di riferimento.

La circolare n. 4/e/2026 – il riferimento ai giudici della cassazione

A ribadire la posizione dell’Agenzia delle Entrate è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 dedicata agli indicatori di affidabilità (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2025. Al riguardo va evidenziato che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5 novembre 2024, n. 28457 si è espressa sul tema della veridicità dei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore affermando che i benefici premiali connessi agli studi di settore presuppongono la “fedele esposizione dei dati”, restando esclusi in presenza di dati non veritieri. L’Agenzia ritiene che il principio espresso rispetto agli studi di settore possa estendersi anche ai fini degli ISA.

Affidabilità ISA e premialità

Il documento di prassi sottolinea che il riconoscimento dei benefici ISA non è subordinato a un mero adeguamento formale agli indici, bensì alla sostanziale attendibilità delle informazioni dichiarate. Il riconoscimento di tali benefici verrebbe quindi a mancare nel caso in cui si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.
I benefici premiali previsti (ex art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017) sono dettati nell’ultimo provvedimento n. 123160/2026 e riguardano:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti oltre una certa soglia;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a certe condizioni.

Affidabilità ISA e concordato preventivo biennale

La fedeltà e la veridicità dei dati contenuti nei modelli ISA sono poste a fondamento anche per l’adesione al concordato preventivo biennale. Nel merito occorre evidenziare che la proposta al contribuente di un reddito concordato viene elaborata, da parte dell’Agenzia delle Entrate in ragione:

  • dei dati in suo possesso;
  • degli elementi informativi provenienti da fonti esterne;
  • dei dettagli forniti dallo stesso contribuente, nonché dalle risultanze derivanti dall’applicazione degli ISA.

Dal complesso delle informazioni in possesso viene formulata la valutazione economica che porta all’individuazione del reddito e del valore della produzione oggetto del CPB. Affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti è quindi necessario che i dati forniti dagli stessi risultino fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica (attività d’impresa o professionale) rappresentata.
Non a caso l’Agenzia richiama l’art. 22 del Decreto in materia di CPB dove sono elencate le cause di decadenza dal concordato per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi in cui per esempio:

  • vengano accertate, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati”;
  • vengano accertate violazioni inerenti a ipotesi di infedele/fraudolenta dichiarazione, di comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
  • il contribuente abbia indicato nella dichiarazione dei redditi “dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato”.

Secondo i tecnici del fisco, ciò che conta, facendo altresì affidamento alla giurisprudenza della Cassazione, non è il punteggio scolastico raggiunto in dichiarazione, bensì l’attendibilità complessiva della posizione fiscale del contribuente da cui deriva un punteggio che garantisce l’accesso a benefici premiali. Si tratta di una posizione che rischia di andare al di là della norma proprio in ragione delle cause di decadenza che sono state indicate in maniera tassativa senza alcun riferimento a ipotesi generiche di infedeltà.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN