Libri contabili digitali: il bollo è annuale

Con la risoluzione n. 144 del 13 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate risponde all’Istante che chiedeva chiarimenti in merito alle modalità di computo della soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse previste dall’articolo 6 del citato D.M. del 17 giugno 2014. In particolare, la questione che viene posta riguarda, nello specifico, se il conteggio delle 2.500 registrazioni debba considerarsi unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della suddetta soglia, o se il calcolo debba considerarsi autonomo per ogni singolo periodo d’imposta, con conseguente azzeramento del conteggio e versamento dell’imposta minima di 16,00 euro per ogni anno solare, a prescindere dalle righe residue dell’anno precedente.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate: sintesi delle fonti normative

Nella prima parte della risposta, l’Agenzia delle Entrate riprende le fonti normative civilistiche e fiscali riguardanti la tenuta delle scritture contabili:

  • 2214 del Codice civile dove al comma 1 stabilisce che «L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari;
  • 2215 del Codice civile, in merito alle modalità di tenuta delle scritture contabili, dove si precisa che «I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina […]. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione»;
  • 2215bis dove si sancisce che «I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici»
  • Per l’imposta di bollo, si fa presente che l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente ai libri e registri è disciplinato dall’articolo 16, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, «i repertori e i libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile e ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del c.c.»

Il parere dell’Agenzia delle Entrate: modalità assolvimento imposta di bollo

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i predetti registri contabili e libri sociali siano tenuti:

  • con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo
  • ovvero tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, § 8.2, e n 64 del 1° agosto 2002) ed è alternativamente assolta:

  • mediante pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate i quali rilasciano, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.

Diversamente, se i registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica occorre fare riferimento al decreto 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”, il cui art. 6 ha previsto le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari. Il comma 3 del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce, infatti, che l’imposta è dovuta “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse”.

Per “registrazione” deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, ovvero la registrazione relativa a ciascun cespite (per il libro inventari), mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

La dirimente locuzione “frazioni di esse”

L’espressione “o frazioni di esse” attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500 registrazioni. Ne consegue che, laddove nel corso dell’esercizio i libri contabili tenuti in modalità telematica siano utilizzati per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, si ritiene soddisfatto il presupposto dell’imposta di bollo che sarà quindi dovuta per il relativo esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN