Modalità di iscrizione dei titoli nell’attivo circolante

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva dell’Interpretativo 12, dedicato agli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, nel quadro del cosiddetto “provvedimento salva titoli”, già sottoposto a consultazione fino al 12 marzo 2026.
Il documento, sostanzialmente allineato alla bozza iniziale e impostato sulla scia del precedente Interpretativo 11, fornisce chiarimenti in merito alla valutazione contabile dei titoli di debito e di capitale non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026, in attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio n. 199/2025, articolo 1, commi da 65 a 67.
In base a tale disciplina, le imprese che adottano i principi contabili Oic possono continuare a valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore ricavabile dall’andamento del mercato, salvo il caso di perdite durevoli di valore.
La deroga può essere applicata anche ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio, per i quali è possibile mantenere il costo di acquisto. Restano invece esclusi gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’Oic 32, che devono essere valutati al fair value.

Di conseguenza, le imprese Oic adopter possono non applicare, limitatamente alle perdite non durevoli, il criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, n. 9, del Codice Civile, quando la riduzione di valore dipenda dall’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
Affinché la deroga sia legittima, la perdita di valore non deve avere carattere durevole, secondo quanto stabilito dai principi Oic 20 “Titoli” e Oic 21 “Partecipazioni”. Nelle Motivazioni del documento sono riportati alcuni esempi applicativi, elaborati secondo le regole dell’Oic 29, con particolare riferimento alle cessioni effettuate dopo la data di riferimento del bilancio.
Se un titolo è iscritto a 200 nel bilancio 2024 e il suo valore di mercato al 31 dicembre 2025 è pari a 140, una vendita intervenuta a febbraio 2026 a 140, prima della redazione del bilancio, evidenzia una perdita durevole di 60. Se invece la cessione avviene a 160, la perdita durevole si riduce a 40. Qualora il titolo venga venduto a 120, la perdita durevole al 31 dicembre resta pari a 60, mentre l’ulteriore riduzione di 20 dovrà essere imputata all’esercizio successivo.
La facoltà di applicare la deroga può riguardare anche soltanto alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, individuate con riferimento al diverso codice Isin, anche se riferite allo stesso emittente. Tale scelta deve essere adeguatamente descritta nella nota integrativa.
L’informativa in nota integrativa deve indicare in che modo la società ha fatto ricorso alla deroga e quali criteri sono stati adottati per selezionare i titoli interessati.
Inoltre, la nota integrativa deve mettere in evidenza sia lo scostamento tra il valore dei titoli iscritto in bilancio e quello desumibile dall’andamento del mercato, sia le ragioni per cui la perdita viene ritenuta temporanea. Le società che si avvalgono di questa facoltà sono inoltre tenute a destinare a una riserva indisponibile utili di importo pari alla mancata svalutazione, al netto del relativo effetto fiscale. Se gli utili dell’esercizio, le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non risultano sufficienti, la società dovrà vincolare a tale finalità gli utili dei periodi successivi.

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN