In caso di accertamento fondato sui movimenti di conti correnti bancari o postali, è sufficiente spiegare genericamente la provenienza delle somme oppure bisogna giustificare ogni singola operazione al Fisco?
Quando l’Amministrazione finanziaria utilizza i dati bancari per ricostruire il reddito o il volume d’affari, il contribuente non può limitarsi a fornire chiarimenti generici. Per superare la presunzione fiscale deve dimostrare, in maniera analitica e documentata, perché ciascun versamento o movimento contestato non rappresenti un’operazione imponibile.
La prova deve quindi essere riferita in modo puntuale alle singole movimentazioni contestate e, ove possibile, accompagnata da documenti idonei a confermare la spiegazione fornita, perfettamente coerenti con la data dell’operazione, l’importo movimentato, la causale indicata e il soggetto coinvolto.
Le indagini finanziarie rappresentano uno degli strumenti più incisivi a disposizione del Fisco. L’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, e l’articolo 51 del D.P.R. 633/1972, ai fini IVA, consentono agli uffici di utilizzare i dati acquisiti presso banche e altri operatori finanziari per le verifiche fiscali ai contribuenti.
In particolare, gli accrediti individuati sui conti possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati qualora il contribuente non dimostri che le somme risultano fiscalmente irrilevanti. Può trattarsi, per esempio, della restituzione di un prestito, di un trasferimento tra conti appartenenti allo stesso soggetto, di una donazione, di un rimborso spese o della vendita occasionale di un bene personale.
La sola indicazione della possibile origine del denaro, tuttavia, può non essere sufficiente. È necessario provare ogni determinata operazione bancaria, indicando l’importo, la data, il soggetto coinvolto e la ragione del pagamento. A seconda del caso, possono essere utili contratti, fatture, ricevute, scritture private, dichiarazioni, estratti di altri conti o documenti che attestino precedenti trasferimenti di denaro.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione. Secondo l’ordinanza n. 2928 del 2024, quando l’accertamento è basato sulle risultanze dei conti correnti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio mediante la produzione dei dati bancari. Da quel momento spetta al contribuente dimostrare che le somme contestate non sono riconducibili a operazioni imponibili.
La prova contraria non può riguardare indistintamente l’intero ammontare accertato. Il contribuente deve fornire una ricostruzione specifica per ciascun versamento o movimento oggetto di verifica, consentendo di verificare l’effettiva natura dell’operazione.
Anche l’ordinanza n. 25043 del 2024 richiama la rilevanza delle movimentazioni finanziarie ai fini dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA. Occorre però distinguere tra versamenti e prelevamenti. La presunzione relativa agli accrediti trova un’applicazione particolarmente ampia, mentre quella riguardante i prelievi incontra specifici limiti, soprattutto per i lavoratori autonomi e i professionisti. Per le imprese, inoltre, la normativa prevede determinate condizioni e soglie.
Dal punto di vista operativo, chi riceve una richiesta di chiarimenti dovrebbe evitare risposte cumulative, generiche o approssimative. Il consiglio è quello di predisporre e allegare un prospetto contenente tutte le operazioni contestate, affiancando a ciascuna di esse la relativa giustificazione e la documentazione disponibile.
Una difesa efficace, dunque, non si fonda su spiegazioni astrattamente plausibili, ma sulla capacità di ricostruire con precisione la storia di ogni movimento bancario. In mancanza di una prova puntuale, le movimentazioni finanziarie oggetto di verifica possono legittimamente essere utilizzate per determinare maggiori redditi o operazioni imponibili.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN































