L’Organismo italiano di Contabilità ha pubblicato in data 16 luglio 2026 la versione definitiva dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, applicabile ai bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027.
È consentita l’applicazione anticipata ai bilanci 2026, mentre le società che hanno già avviato la liquidazione possono continuare ad applicare il precedente principio fino alla conclusione della procedura.
La revisione non riguarda soltanto la forma dei documenti contabili, ma cambia anche l’impostazione complessiva dei bilanci di liquidazione. Le valutazioni assumono un approccio più prudenziale e non sono più orientate a stimare in via generale il capitale ricavabile dalla liquidazione; il bilancio e la nota integrativa devono comunque rappresentare l’andamento e le prospettive della procedura.
Valutazione delle attività: prevale la prudenza
Per le principali attività destinate alla liquidazione, il criterio generale diventa il minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione in liquidazione. Quest’ultimo corrisponde al prezzo stimato di vendita, al netto dei costi direttamente riferibili alla cessione o alla dismissione.
L’iscrizione a un valore superiore a quello contabile è ammessa solo in presenza di condizioni rigorose: il realizzo deve essere significativamente maggiore e attendibilmente determinabile, mentre la vendita deve essere prevista a breve e ritenuta sostanzialmente certa, con un cliente già individuato e trattative in fase avanzata.
I crediti continuano a essere valutati al presumibile valore di realizzo, senza applicazione del costo ammortizzato né dell’attualizzazione. I debiti sono iscritti al valore di presunta estinzione: eventuali stralci possono ridurne l’importo solo se già efficaci tra le parti alla data di bilancio.
Costi e oneri: addio al fondo generale
Il nuovo OIC 5 elimina il fondo generale per costi e oneri di liquidazione, ritenuto nella prassi difficile da stimare e spesso applicato solo parzialmente. I costi necessari al regolare svolgimento della procedura, come compensi del liquidatore, utenze e spese della sede, sono rilevati secondo competenza.
Occorre invece verificare la presenza di contratti onerosi secondo l’OIC 31.
Possono rientrare in questa categoria, ad esempio, i canoni relativi a spazi non più utilizzati o gli impegni di acquisto divenuti privi di utilità per la liquidazione.
Prospetti e schemi di liquidazione
Cambiano anche i prospetti e schemi di liquidazione. Per le società che hanno cessato completamente l’attività viene eliminata, nello stato patrimoniale, la distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante, non più coerente con la destinazione alla vendita dei beni.
Nel conto economico sono introdotte voci specifiche per i proventi, gli oneri e le rivalutazioni della procedura liquidatoria. Se prosegue, anche parzialmente, un ramo d’impresa, si applicano schemi basati su quelli ordinari, integrati dalla separata evidenza delle attività e dei componenti economici riferibili alla liquidazione.
Le società che rientrano nei limiti degli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile possono continuare a utilizzare gli schemi ordinari, beneficiando delle semplificazioni previste per i bilanci in forma abbreviata e per le microimprese.
Primo bilancio, bilancio finale e revoca
Nel primo bilancio di liquidazione, le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri sono imputate direttamente alla riserva di patrimonio netto denominata “Rettifiche di liquidazione”.
Nel bilancio finale, le attività non ancora realizzate sono valutate al valore di realizzazione in liquidazione, in coerenza con la necessità di determinare il riparto tra i soci.
In caso di revoca della liquidazione, il primo bilancio successivo applica nuovamente i criteri ordinari con effetto retroattivo secondo l’OIC 29, ferme restando le specifiche eccezioni previste dal principio.
Viviana Surian – Centro Studi CGN






























