Quanto costa il mancato aggiornamento degli onorari del D.M. Giustizia n.140/2012?

Quanto vale oggi un compenso professionale determinato sulla base dei parametri del D.M. 140/2012? Dopo oltre tredici anni senza aggiornamenti, il tema della rivalutazione dei compensi professionali torna al centro del dibattito, soprattutto alla luce della normativa sull’equo compenso e dell’aumento del costo della vita certificato dagli indici ISTAT.

In che cosa consiste il D.M. 140/2012?

Con lo stesso provvedimento dell’anno 2012 col quale furono abrogate le tariffe professionali allora vigenti per il sistema ordinistico, fu prevista l’emanazione di appositi parametri nei casi in cui una prestazione professionale dovesse essere liquidata da parte di un Organo giurisdizionale.

Fu il Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20.7.2012 che determinò i parametri per la liquidazione dei compensi delle professioni vigilate dal Ministero di Giustizia da parte di un organo giurisdizionale, in difetto di accordo tra le parti. Ecco quindi che il provvedimento ricopre un carattere di sussidiarietà rispetto a una situazione più ricorrente nella prassi, nella quale il compenso viene proposto e accettato tra le parti al momento dell’incarico. La misura del compenso deve essere resa nota al cliente (anche se da quest’ultimo non richiesta) con un preventivo di massima dettagliato nelle varie voci, considerate anche le spese e gli oneri accessori anche contributivi a carico della parte.

Alcune problematiche irrisolte e la misura della mancata rivalutazione monetaria

Il Decreto del Ministro della Giustizia n.140 del 20.7.2012 presenta diverse problematiche operative dovute a:

  • parziale indicazione delle prestazioni professionali che nella prassi professionale possono verificarsi, con un rimando all’applicazione per analogia – nei casi non regolati – alle disposizioni dello stesso decreto. Spesso però il rinvio non colma la lacuna della mancata previsione, per cui si corre il rischio che la commisurazione economica applicata al caso concreto, non sia rispondente all’attività effettivamente prestata;
  • mancato adeguamento al costo della vita, dei compensi indicati. I compensi sono rimasti invariati nel tempo ma si pensi che da luglio 2012 a maggio 2026, il coefficiente della sola rivalutazione monetaria ISTAT è pari a 1,262 quindi oltre il 25% della misura inizialmente prevista;
  • l’evidente inadeguatezza dei parametri, rispetto alla determinazione dell’equo compenso di cui alla Legge n. 47/2023 che a essi fa esplicito riferimento, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi;
  • l’assenza di criteri atti a determinare compiutamente la congruità del compenso in rapporto al pregio dell’opera svolta.

Pertanto, si auspica vivamente che presto, sull’argomento, siano operati gli interventi tecnici atti all’eliminazione delle criticità segnalate da più parti.

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN