Ad agosto si apre la finestra per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (AdI) destinata ai circa 270.000 nuclei familiari che hanno concluso il periodo di fruizione della prestazione. Con il Messaggio n. 2437 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per presentare correttamente la domanda, evitando lo scarto dell’istanza e garantendo la continuità del beneficio.
L’aspetto più importante riguarda la tempistica della domanda. Il rinnovo può essere richiesto soltanto dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto. Di conseguenza, per i beneficiari che hanno percepito la dodicesima e ultima mensilità a luglio 2026, la domanda può essere presentata a partire dal 1° agosto 2026. Le domande presentate in anticipo, ossia nel mese in cui il richiedente risulta ancora beneficiario, vengono automaticamente scartate dal sistema. Per questo è opportuno verificare la data dell’ultimo accredito prima di inoltrare la richiesta.
Nessun mese di sospensione
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla normativa attuale e confermata da INPS è l’eliminazione del mese di “stop” che in passato separava un periodo di fruizione dal successivo. Se la domanda viene presentata nel primo mese utile e vengono confermati i requisiti richiesti, il beneficio continua senza interruzioni.
Come saranno effettuati i pagamenti
Per le domande accolte nel mese di agosto, l’INPS applicherà le regole previste dalla legge di Bilancio 2026. La prima mensilità del rinnovo viene infatti riconosciuta in misura ridotta, pari al 50% dell’importo spettante.
Operativamente, i beneficiari riceveranno:
- un primo accredito intorno alla metà di settembre, pari al 50% del beneficio per la mensilità di agosto 2026;
- un secondo pagamento a fine settembre relativo alla mensilità di settembre 2026, corrispondente al 100% dell’importo spettante.
La Carta ADI resta la stessa
Per i nuclei familiari rimasti invariati rispetto alla domanda precedente, non è necessaria una nuova Carta ADI: i pagamenti continuano a essere accreditati sulla carta già in possesso del beneficiario. Se invece la composizione del nucleo è cambiata, oppure viene modificata la richiesta di individualizzazione della carta, l’INPS emette una nuova carta, anche nei confronti di chi ne è già titolare. Le carte precedenti restano comunque utilizzabili fino a esaurimento del saldo.
In sintesi, rispettare la finestra temporale indicata dall’INPS è la condizione essenziale per non interrompere l’erogazione del beneficio: chi ha ricevuto l’ultima mensilità a luglio potrà contare, presentando la domanda ad agosto, su una transizione senza interruzioni verso il nuovo periodo di fruizione dell’Assegno di Inclusione.
Marica Isola – Centro Studi CGN

































