A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, dal 1° luglio 2026 si applica il principio dell’adesione automatica per i lavoratori dipendenti del settore privato nuovi assunti.
In merito alle novità introdotte si è espressa anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), adottando la Direttiva in materia di adesione automatica con Deliberazione del 19 giugno 2026.
La nuova disciplina trova applicazione esclusivamente nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori dipendenti:
- di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 à soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2026 in poi;
- non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026.
Il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Lavoratori di prima assunzione
In particolare, viene introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche previste dai contratti collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda al momento dell’assunzione, salvo diverso accordo aziendale.
N.B. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi stessi.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale.
In assenza degli accordi o dei contratti collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale (ossia il Fondo COMETA).
Una volta individuato il Fondo a cui è destinato il TFR, il datore di lavoro dovrà acquisire, dalla forma pensionistica complementare di riferimento, informazioni in merito all’adeguamento eventualmente necessario per soddisfare i percorsi e le linee di investimento secondo le nuove previsioni normative, prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia ad effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, le forme pensionistiche complementari informano il lavoratore dell’avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall’adesione.
COVIP ha, inoltre, precisato che il meccanismo dell’adesione automatica non opera:
- per i soggetti assunti con contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni;
- qualora prima della scadenza dei 60 giorni il rapporto di lavoro cessa.
Il lavoratore entro 60 giorni dalla data di prima assunzione può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:
- conferire l’intero importo del TFR maturando ad un’altra forma di previdenza complementare;
- ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c. (in azienda ovvero al Fondo di Tesoreria Inps per le aziende di maggiori dimensioni).
La rinuncia deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro, ha efficacia retroattiva al momento della data di assunzione e si qualifica come causa estintiva dell’adesione automatica regolata dalla normativa.
Lavoratori non di prima assunzione
Il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che hanno in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni.
Contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto:
- a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- ad acquisire apposita dichiarazione dal lavoratore circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR.
Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica (con conseguente conferimento al Fondo di categoria).
In caso di adesione automatica, il TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il predetto termine, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.
Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.
Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un’adesione ad una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. (con conseguente accantonamento in azienda o al Fondo di Tesoreria Inps ove ne ricorrano le condizioni).
Riferimenti normativi e di prassi:
- Articolo 1, commi 201 e 202 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 – Normattiva
- Articolo 8 Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 – Normattiva
- Direttive in materia di adesione automatica COVIP 19 giugno 2026 Direttive in materia di adesione automatica – Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 | COVIP
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato































