Verifiche fiscali in azienda anche senza il titolare

Per le verifiche fiscali presso i locali di esercizio dell’attività d’impresa, è necessaria la presenza del titolare o del legale rappresentante durante l’accesso?

La risposta a questa domanda è negativa. Nelle verifiche effettuate presso i locali dell’impresa non è obbligatoria la presenza del titolare o del legale rappresentante. Le attività possono svolgersi anche con la partecipazione di un delegato, la cui nomina può essere conferita persino verbalmente.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10377 del 2026, chiarendo inoltre che eventuali irregolarità iniziali possono essere sanate attraverso una successiva ratifica delle operazioni compiute.
Le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria può accedere presso i locali del contribuente continuano a essere oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza. Con l’ordinanza n. 10377/2026, la Corte di Cassazione è tornata a esaminare il tema della partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica, fornendo chiarimenti particolarmente rilevanti per imprese, società ed enti associativi.
La questione trae origine dall’interpretazione dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina accessi, ispezioni e verifiche fiscali. La norma prevede espressamente che l’accesso presso gli studi professionali o artistici debba avvenire in presenza del titolare oppure di un suo delegato. Tale prescrizione, tuttavia, riguarda esclusivamente l’esercizio di arti e professioni.
Per quanto concerne invece le imprese, non esistono norme che impongono la presenza del titolare o del legale rappresentante durante le attività ispettive. Ne consegue che i verificatori possono legittimamente procedere anche in assenza del contribuente, purché sia garantita la possibilità di interlocuzione con soggetti che operano all’interno della struttura aziendale.
Un aspetto centrale riguarda il processo verbale di constatazione (Pvc). Il comma 6 del medesimo articolo 52 stabilisce infatti che di ogni accesso debba essere redatto apposito verbale, contenente le attività svolte, le richieste formulate e le risposte ricevute. Il documento deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta; in caso di rifiuto, tale circostanza deve essere espressamente indicata nel verbale.
Sul piano operativo, la Guardia di Finanza, nella circolare n. 1/2018, ha precisato che il Pvc viene normalmente sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o dal rappresentante legale della società. In loro assenza, la firma può essere apposta da un soggetto delegato, anche se la prassi amministrativa tende a richiedere una specifica procura contenente l’autorizzazione a prendere visione del verbale, sottoscriverlo e riceverne copia.

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava un’associazione sportiva dilettantistica sottoposta a verifica fiscale. Al momento dell’accesso il presidente era assente. Il vicepresidente aveva però dichiarato di poter mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta e aveva incaricato un altro soggetto di collaborare con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo aveva partecipato alle operazioni di verifica e sottoscritto il verbale conclusivo.
Secondo i Giudici di legittimità, tale circostanza non determina alcuna invalidità delle operazioni svolte nella verifica fiscale. Richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali, i Giudici hanno ribadito che la delega può essere conferita anche verbalmente e che, qualora inizialmente manchi un incarico formale, il comportamento successivo del contribuente può valere come ratifica dell’attività compiuta dal delegato.
Dalla pronuncia emergono quindi alcuni principi ormai consolidati. La presenza del titolare nelle verifiche fiscali è obbligatoria soltanto negli accessi presso studi professionali o artistici. Nelle verifiche effettuate presso imprese, società o associazioni, le operazioni possono svolgersi anche in assenza del contribuente. Inoltre, la delega alla partecipazione e alla sottoscrizione del Processo verbale di constatazione non richiede particolari formalità e può essere conferita verbalmente.

Infine, eventuali carenze iniziali possono essere superate attraverso una successiva ratifica, anche tacita, manifestata mediante la partecipazione del delegato alle attività ispettive e la sottoscrizione del verbale finale.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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