Secondo la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, confermata nella risposta all’interpello n. 147 del 16 luglio 2026, la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ”ripensamento”).
Il quesito: variazione della destinazione del credito richiesto a rimborso
La società Istante poneva la questione circa l’ammissibilità della presentazione di una dichiarazione integrativa del modello ”Consolidato Nazionale e Mondiale 2024”, periodo d’imposta 2023, ai sensi dell’art. 2 del DPR n 322/1998 con l’obiettivo di variare la destinazione di un credito IRES preesistente. In particolare, l’Istante chiede di sapere se sia possibile integrare il modello ”Consolidato Nazionale e Mondiale 2024”, presentato in data 31 ottobre 2024, al fine di modificare la scelta originariamente operata con riferimento alla destinazione del residuo credito disponibile da ”richiesta di rimborso” a ”cessione infragruppo in base all’articolo 43 ter del d.P.R. n. 602 del 1973. senza che ciò comporti una modifica dell’ammontare del credito stesso
l’Istante ritiene possibile la presentazione della dichiarazione integrativa per rettificare la destinazione del credito, in ragione dei principi generali di emendabilità della dichiarazione, che ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale irretrattabile, se non per specifiche opzioni di regime.
In funzione di tale richiesta, l’istante chiede se sia corretto ritenere che la facoltà di modificare la scelta da ”rimborso” a ”cessione” non debba sottostare alla regola, contenuta nell’articolo 2, comma 8 ter, del D.P.R. n. 322/1998, che, nel disciplinare le modalità e tempistiche di modifica della scelta operata in dichiarazione, da rimborso a compensazione, stabilisce che la dichiarazione integrativa debba essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di riferimento. Secondo la tesi dell’Istante, il termine di centoventi giorni, previsto dall’articolo 2, comma 8 ter, del DPR. n. 322/1998, non sia applicabile con riferimento al caso concreto, in considerazione del fatto che l’interpellante intende modificare la destinazione del credito da rimborso a cessione, mentre tale norma si riferisce espressamente al cambio di destinazione da rimborso a compensazione
Il parere dell’Agenzia delle Entrate: no al “ripensamento”
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate boccia le tesi dell’Istante ribadendo la propria posizione in tema di possibilità di presentare una dichiarazione integrativa finalizzata a variare la destinazione di un credito da rimborso a cessione. I tecnici del fisco espongono l’attuale sistema normativo evidenziando la centralità dell’’articolo 2, comma 8, del DPR. n. 322 del 1998 (così come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. n. 193/2016) che con riferimento ai termini per la presentazione della dichiarazione integrativa delle imposte sui redditi e dell’IRAP disciplina i seguenti aspetti:
- Viene disposta l’equiparazione dei termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dal soggetto a favore del quale le omissioni o gli errori siano da emendare. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento di cui all’articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (ossia entro il trentuno dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria);
- si consente la presentazione di una dichiarazione integrativa solo per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito;
- il successivo comma 8ter, invece, consente la modifica della scelta operata, con riferimento alle modalità di utilizzo dell’eccedenza d’imposta, esclusivamente da ”rimborso” a ‘compensazione”, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione integrativa entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria che si intende modificare.
Ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate conferma la prassi già evidenziata nei precedenti documenti (risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002 e risposta ad interpello n. 187, pubblicata l’8 aprile 2022) secondo cui la dichiarazione integrativa può essere presentata esclusivamente per correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ”ripensamento”).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN





























