I soggetti aderenti al CPB dovranno pagare le imposte concordate, al più tardi e in unica rata, entro 60 giorni dall’arrivo dell’avviso bonario.
Le somme da pagare
I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), conoscono già l’ammontare delle imposte da pagare (seppure con le possibili variazioni previste dal relativo provvedimento legislativo – minusvalenze e plusvalenze, sopravvenienze, ecc.) e sottoscrivendo l’accordo, hanno quindi accettato le somme da pagare.
Decadenza dal CPB
Il mancato pagamento delle somme “concordate” tra contribuente e Amministrazione fiscale è considerato un atto, seppur potenziale, di un comportamento “scarsamente affidabile” del contribuente, che provoca il deleterio effetto della decadenza dell’accordo del biennio interessato dall’adesione al CPB.
Controllo automatizzato da pagare in unica rata
Il mancato pagamento delle somme “concordate” con l’adesione al CPB è reclamato dall’Amministrazione finanziaria con una comunicazione emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione. Si tratta del c.d. avviso bonario, ben noto ai contribuenti e ai professionisti che li assistono.
Nella ordinarietà dei casi, i debiti fiscali contenuti nei cd. avvisi bonari, possono essere regolarizzati mediante pagamento un’unica soluzione o in un numero massimo di 20 rate trimestrali.
Nel caso dei pagamenti delle imposte relative agli anni oggetto del CPB, la legge istitutiva (art.22 confermato dalla Circolare Ade n. 9/2025) variata con le recenti modifiche legislative, prevede che, al più tardi, il debito deve essere pagato entro 60 giorni, dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuto controllo automatizzato (cd. “avviso bonario “). Quest’ultimo momento può essere evitato, provvedendo in precedenza al suo arrivo, al pagamento delle somme dovute mediante le norme del cd. “ravvedimento operoso”.
Conclusioni
In conclusione, considerato il tenore letterale della disposizione normativa e la conferma nella citata circolare AdE della necessità che il contribuente deve provvedere all’integrale pagamento delle somme dovute dal CPB entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, è esclusa la possibilità che il pagamento delle somme contenute nell’avviso bonario possa avvenire in forma rateale.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN





























