Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, a partire dal 2025, si prevedono differenti misure dell’agevolazione in ragione della destinazione dell’immobile sul quale tali interventi vengono realizzati. In particolare, per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
- del 36% per le spese sostenute nel 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000,00 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, si prevede, nel limite di spesa non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare:
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026;
- l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2027
Successivamente al regime transitorio la detrazione spetterà in misura del 30% su un limite di spesa di euro 48.000 a prescindere dalla destinazione dell’immobile.
Nel caso di lavori sulle parti comuni, l’agevolazione va suddivisa fra tutti i contribuenti titolari della detrazione in ragione dell’aliquota applicabile all’immobile principale.
Per completezza va aggiunto che, ai fini del riconoscimento della misura maggiorata, l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.
Il familiare convivente
Si prenda in considerazione le spese di ristrutturazione sostenute da uno dei coniugi su un immobile adibito ad abitazione principale di proprietà dell’altro coniuge al 100%. Si pone la questione se il familiare convivente potrà detrarre le spese per interventi edili e in caso affermativo, quale aliquota applicare, se quella ordinaria al 36% oppure quella maggiorata al 50%.
I beneficiari della detrazione sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia sono i soggetti persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, un immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.
Hanno pertanto diritto alla detrazione:
- il proprietario dell’immobile (anche per una sola quota);
- il nudo proprietario;
- il titolare del diritto reale di godimento (per esempio usufrutto, abitazione).
A partire dal 1° gennaio 2025, solo per questi soggetti, la nuova normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per le spese sostenute sull’abitazione principale prevede un’aliquota maggiorata al 50%.
I familiari conviventi comprendono il coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado. Questi rientrano tra i beneficiari della spesa per interventi edili. La condizione di familiare convivente può essere autocertificata a cura del diretto interessato aggiungendo che le spese sono state sostenute da familiare convivente ed i lavori sono stati effettuati in uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza (convivenza che deve sussistere dall’inizio lavori).
Aliquota maggiorata e titolarità reale
Il beneficio dell’aliquota maggiorata è strettamente legato alla titolarità del diritto reale e assume carattere dirimente nelle fattispecie che coinvolgono i coniugi conviventi dove anche il familiare convivente (non titolare di diritto reale) sostiene la spesa.
Secondo l’attuale sistema normativo:
- se il coniuge che sostiene l’onere è anche proprietario dell’immobile, oppure titolare di altro diritto reale di godimento, e l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere fruita nella misura maggiorata prevista dalla disciplina vigente;
- se, invece, il coniuge che sostiene la spesa riveste la figura di “coniuge convivente” e non vanta alcun diritto reale sull’immobile, la detrazione spetta comunque, ma nella misura ordinaria, sempre che ricorrano le richieste dalla normativa.
Nel caso in specie, la convivenza coniugale rientra tra presupposti soggettivi per l’accesso al beneficio della detrazione per interventi edili secondo l’aliquota ordinaria del 36%. A tale figura soggettiva non è consentito, invece, il beneficio dell’aliquota maggiorata del 50% dove si prevede necessariamente la titolarità del diritto sull’immobile in capo al soggetto che intende beneficiare della detrazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


































