Il concordato preventivo biennale (CPB) triplica il regime delle perdite: in certi casi riducono il reddito concordato, in altri casi possono essere riportate negli anni successivi, e in altri ancora hanno rilevanza solo quale elemento informativo. L’aspetto centrale del CPB è il patto tra fisco e contribuente che stabilisce in via preventiva il reddito per il biennio di riferimento. In questa logica, il contribuente che aderisce al CPB resta vincolato al reddito accettato. A seconda, poi, della tipologia della perdita, sarà necessario formulare apposite valutazioni.
La perdita dell’esercizio non abbatte il reddito concordato
Le perdite effettive del periodo, cioè quelle che emergono dalla gestione reale dell’impresa, sono quelle che si generano nell’ambito dell’esercizio per una serie di fattori sfavorevoli che determinano un volume di ricavi tali da non consentire la copertura dei costi sostenuti. Da un punto di vista normativo, la questione è affrontata all’art. 19 del D.Lgs. 13/2024 dove viene stabilito che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali obbligatori. Così come il minor reddito effettivo non rileva, anche la perdita effettiva viene sterilizzata nell’ambito del CPB e non può essere recuperata negli anni successivi.
Nel modello REDDITI, il rigo CP10 serve a indicare il reddito o la perdita effettiva avente mera funzione informativa in quanto la sua utilità è quella di monitorare i redditi reali conseguiti.
Le perdite pregresse riducono il reddito concordato
In ragione dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 13/2024 è possibile ridurre il reddito concordato utilizzando le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti secondo la disciplina indicata per i soggetti IRES o Irpef (ex artt. 8 e 84 del TUIR) in materia di riporto delle perdite:
- per i soggetti IRES, la perdita pregressa può abbattere il reddito nel limite dell’80% dell’imponibile;
- per i soggetti IRPEF occorre verificare la disciplina applicabile in base alla natura del soggetto e al regime contabile.
Per questi ultimi, la riformulazione dell’art. 8 Tuir per via della L. n. 145/2018, a partire dal periodo d’imposta 2018, ha determinato con riferimento alle imprese minori di cui all’art. 66 Tuir, la possibilità di scomputare le perdite d’impresa esclusivamente dai redditi d’impresa; inoltre, le perdite di periodo possono essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito d’impresa relativo a ciascun periodo d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in esso.
In ogni caso, il CPB aggiunge un vincolo proprio: il reddito assoggettato a imposizione non può scendere sotto € 2.000. Quindi, anche quando le perdite pregresse sarebbero capienti, il contribuente non può azzerare del tutto l’imponibile concordato.
Si faccia l’esempio di un’impresa che ha un reddito concordato rettificato pari a euro di € 8.500 e perdite fiscali pregresse significative. La misura dell’80% di € 8.500 risulta pari a € 6.800. Secondo le regole ordinario, il reddito è pari a euro 1.700,00. Dal momento, però, che opera il CPB, il reddito su cui calcolare le imposte non potrà essere inferiore a € 2.000.
Le rettifiche “tipizzate” riducono il reddito concordato
Il reddito d’impresa concordato subisce le rettifiche in ragione degli elementi indicati all’art. 16, D. Lgs. 13/2024: plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti o perdite da partecipazioni in soggetti trasparenti o in società di capitali in regime di trasparenza. La disciplina oggi vigente comprende anche la maggiorazione del costo del lavoro prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing collegata all’iperammortamento 2026.
In applicazione di questi elementi, il comma 2 dell’art. 16 stabilisce che il saldo determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Se, per effetto di tali componenti, il risultato diventa negativo, si apre lo spazio per una perdita fiscale gestibile nei periodi successivi. Ma solo perché la perdita è stata determinata dentro il perimetro dell’art. 16, non perché l’impresa ha semplicemente prodotto un risultato effettivo negativo.
Si prenda il caso di un’impresa che ha accettato un reddito concordato di € 20.000. Nel periodo emergono componenti negativi e positivi ex art. 16 per € 25.000 che portano il reddito concordato rettificato in negativo a € 5.000. Tale situazione si deve combinare con il minimo di € 2.000 e, allo stesso tempo, la perdita di € 5.000 potrà riportata secondo gli artt. 8 e 84 TUIR.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE
| TIPOLOGIA
DI PERDITA |
EFFETTI SUL REDDITO CONCORDATO | RIPORTO ANNI SUCCESSIVI |
| Perdita d’esercizio | Nessun effetto
La perdita effettiva non riduce il CPB |
Non riportabili in assenza di specifica norma |
| Perdite pregresse il CPB | Effetto di riduzione del reddito da CPB | Riportabili in applicazione delle regole ordinarie |
| Perdite per rettifiche
ex art. 16, D.Lgs. 14/2024 |
Effetto di riduzione | Riportabili in ragione di regole specifiche |
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN




























