Malattia e ferie: regole, oneri e adempimenti tra Italia ed estero

La sovrapposizione tra ferie e malattia costituisce una delle fattispecie più delicate nella gestione del rapporto di lavoro. Entrambi gli istituti determinano una sospensione dell’obbligazione lavorativa, ma rispondono a finalità profondamente diverse: le ferie sono destinate al recupero delle energie psicofisiche e alla realizzazione delle esigenze personali, familiari e sociali del lavoratore; la malattia tutela, invece, la condizione di temporanea incapacità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Quando l’evento morboso insorge durante un periodo feriale già iniziato, non si verifica sempre e automaticamente la trasformazione delle ferie in malattia.

La malattia insorta durante le ferie

Il principio secondo cui la malattia può sospendere il decorso delle ferie è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 30 dicembre 1987, n. 616, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia sopravvenuta.
La Corte ha osservato che il diritto costituzionale alle ferie deve avere un contenuto reale ed effettivo. Quando la malattia impedisce al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche e di utilizzare liberamente il proprio tempo, le giornate interessate dall’evento morboso non possono continuare a essere considerate come ferie.
Il principio è stato successivamente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza 23 febbraio 1998, n. 1947, le cui conclusioni sono state recepite dall’Inps con la circolare 17 maggio 1999, n. 109. Secondo tale ricostruzione, l’effetto sospensivo non è assoluto: occorre valutare, caso per caso, la specificità della patologia e delle cure necessarie, verificando se esse siano incompatibili con la funzione di riposo, recupero e ricreazione propria delle ferie.

Malattia precedente o sopravvenuta alle ferie

È necessario distinguere due differenti fattispecie:

  • malattia già in corso nel momento in cui dovrebbe iniziare il periodo feriale à la sospensione per malattia continua e le ferie programmate non iniziano a decorrere. Il periodo dovrà essere fruito in un momento successivo, secondo una nuova collocazione concordata o stabilita dal datore di lavoro;
  • malattia insorge dopo l’inizio delle ferie à il periodo feriale viene sospeso dalla data in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dello stato morboso, sempre che la malattia risulti incompatibile con la finalità delle ferie. Restano indennizzabili soltanto le giornate adeguatamente certificate e documentate.

Le giornate di ferie coincidenti con la malattia non vengono perdute, ma tornano nella disponibilità del lavoratore e devono essere successivamente riprogrammate.
Se il lavoratore guarisce prima della scadenza originaria del periodo feriale, le ferie riprendono a decorrere per i giorni ancora compresi nella programmazione già autorizzata.
Qualora la prognosi si protragga oltre il termine originariamente previsto per le ferie, il lavoratore rimane assente per malattia fino alla scadenza della certificazione e, una volta guarito, deve rientrare in servizio. Non può aggiungere unilateralmente alla malattia le ferie precedentemente sospese. La nuova collocazione temporale dovrà essere definita dal datore di lavoro, nel rispetto dell’articolo 2109 c.c., della disciplina collettiva e del diritto alla loro effettiva fruizione.

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore che si ammala durante le ferie deve:

  • comunicare immediatamente al datore di lavoro l’insorgenza della malattia, rispettando i termini e le modalità previsti dal CCNL o dalle procedure aziendali;
  • precisare che l’evento è insorto durante un periodo feriale;
  • ottenere tempestivamente una certificazione valida;
  • fornire l’esatto indirizzo presso il quale è reperibile, anche quando si tratti di una struttura ricettiva o di una sistemazione temporanea;
  • comunicare ogni variazione dell’indirizzo sia al datore di lavoro sia all’Inps, secondo le modalità previste;
  • rendersi disponibile agli accertamenti sanitari e rispettare le fasce di reperibilità;
  • cooperare affinché l’eventuale visita medica di controllo possa essere concretamente effettuata.

La semplice trasmissione telematica del certificato all’Inps non esonera il lavoratore dall’obbligo di comunicare l’assenza al datore secondo le regole contrattuali. Inoltre, poiché l’effetto sospensivo delle ferie decorre dalla conoscenza datoriale, è interesse dello stesso dipendente utilizzare modalità tracciabili o comunque accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente ricevuta.
Particolare attenzione deve essere prestata alla data di rilascio del certificato. In via ordinaria, la tutela previdenziale decorre dalla data di redazione del documento. L’Inps ammette la copertura del giorno precedente soltanto nelle limitate ipotesi di certificato rilasciato a seguito di visita domiciliare e con l’espressa indicazione delle relative condizioni. Il lavoratore non deve, quindi, attendere il giorno successivo confidando nella retrodatazione della certificazione.

La malattia insorta durante le ferie in Italia

Quando il lavoratore si trova in Italia, deve rivolgersi tempestivamente al medico curante, alla continuità assistenziale o a una struttura sanitaria affinché venga emesso il certificato telematico di malattia.
Il dipendente deve verificare che nel certificato siano correttamente indicati i dati anagrafici, la data di inizio dell’evento, la prognosi e il domicilio di reperibilità. È inoltre opportuno che acquisisca il numero di protocollo univoco del certificato, da comunicare al datore qualora richiesto dalle procedure aziendali.
Restano valide le fasce di reperibilità stabilite (per il settore privato tutti i giorni, compresi sabato, domenica e giorni festivi, tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 17.00 e le ore 19.00), fatte salve le ipotesi di esclusione o le assenze giustificate secondo la normativa vigente.
L’indirizzo di reperibilità può non coincidere con la residenza abituale. Può trattarsi, ad esempio, di un albergo, di un appartamento per vacanze o dell’abitazione presso la quale il lavoratore soggiorna. È però indispensabile che il recapito sia completo, preciso e concretamente accessibile al medico incaricato del controllo. Un’indicazione generica o incompleta può rendere impossibile la visita e determinare conseguenze economiche e disciplinari.
Il datore di lavoro, qualora ritenga la malattia incoerente, può richiedere la visita medica attraverso il servizio Inps. La richiesta può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro o tramite l’intermediario abilitato. 

La malattia insorta durante le ferie in un Paese dell’Unione Europea

Il soggiorno temporaneo in un altro Stato dell’Unione Europea non fa venir meno il diritto alla tutela economica di malattia prevista dalla legislazione italiana per il lavoratore assicurato presso l’Inps. La gestione dell’evento deve tuttavia rispettare le regole di coordinamento contenute nei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, oltre alle procedure sanitarie del Paese nel quale il lavoratore si trova.

Il dipendente è tenuto:

  • il primo giorno di malattia a rivolgersi presso un medico locale e ottenere una certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa. Quando, secondo la normativa locale, il medico non sia abilitato a rilasciare direttamente tale documentazione, il lavoratore deve rivolgersi all’istituzione previdenziale o sanitaria competente nel territorio di soggiorno, che provvederà all’accertamento e alla trasmissione secondo le procedure europee.
  • entro due giorni dal rilascio, salvo proroga al primo giorno non festivo quando il termine scada in un giorno festivo, a trasmettere:
  • il certificato completo alla sede Inps competente in base alla residenza italiana;
  • l’attestato privo della diagnosi al datore di lavoro.

La documentazione può essere anticipata tramite posta elettronica, PEC o altro mezzo idoneo a rispettare il termine, fermo restando l’obbligo di produrre l’originale quando richiesto. Non è necessaria la traduzione in italiano del certificato, il quale deve comunque contenere gli elementi essenziali richiesti dalla disciplina italiana: intestazione dell’autorità o del medico certificatore, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, attestazione dell’incapacità lavorativa, indirizzo di reperibilità, data di rilascio, timbro e firma.
Anche all’estero il dipendente deve comunicare un recapito completo e rispettare gli obblighi di reperibilità.

N.B. Secondo le indicazioni Inps, la permanenza fuori dall’Italia non esonera dal rispetto delle fasce orarie previste per i controlli. L’accertamento può essere svolto con il coinvolgimento delle istituzioni competenti dello Stato di soggiorno, secondo le procedure di coordinamento applicabili.

La malattia insorta in un Paese extra UE convenzionato

Quando la malattia si verifica in uno Stato non appartenente all’Unione Europea con il quale l’Italia ha stipulato un accordo o una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, il lavoratore deve ottenere una certificazione che attesti la propria incapacità lavorativa e deve rispettare, quanto ai dati e ai termini di trasmissione, le regole previste per la certificazione estera.
La presenza di una convenzione non consente, tuttavia, di presumere automaticamente l’applicazione di una procedura semplificata. È comunque necessario verificare che la singola convenzione disciplini anche le prestazioni di malattia e riconosca la validità della certificazione rilasciata dall’istituzione locale o dai medici da essa autorizzati.
Quando la convenzione comprende tale materia, il certificato è normalmente esente da legalizzazione.
Il lavoratore deve comunque comunicare tempestivamente al datore l’insorgenza della malattia, trasmettere l’attestato privo della diagnosi, fornire l’esatto indirizzo estero e rendere possibile l’effettuazione degli accertamenti sanitari da parte delle istituzioni competenti.

La malattia insorta in un Paese extra UE non convenzionato

Gli adempimenti più rigorosi riguardano i Paesi extra UE con i quali non esistono accordi applicabili alla tutela di malattia.
Il lavoratore deve anzitutto ottenere una certificazione originale, redatta secondo la legislazione del luogo e contenente tutti gli elementi necessari a comprovare l’incapacità temporanea al lavoro. La certificazione deve essere trasmessa nei termini previsti all’Inps e, nella parte priva della diagnosi, al datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, il documento originale deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e tradotto in lingua italiana. La legalizzazione non consiste nella semplice attestazione dell’autenticità della firma del traduttore o della conformità della traduzione, ma certifica che il documento è valido, secondo la legislazione locale, come attestazione sanitaria.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione consolare è sostituita dall’apostille, sempre che tale procedura sia applicabile al documento e al Paese interessato. L’apostille costituisce una forma semplificata di autenticazione della firma, della qualità del firmatario e del timbro o sigillo apposto sull’atto.

N.B. L’indennità economica può essere riconosciuta soltanto dopo la presentazione della documentazione originale regolarmente legalizzata.

Qualora la legalizzazione non sia stata completata prima del rientro in Italia, l’Inps ammette la successiva regolarizzazione entro il termine annuale di prescrizione della prestazione. Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di comunicare immediatamente l’evento e di trasmettere tempestivamente la documentazione disponibile, così da non compromettere la possibilità di effettuare controlli e la giustificazione dell’assenza.

Tabella di sintesi

Fattispecie Adempimenti del lavoratore Certificazione richiesta Effetti sulle ferie
Malattia in Italia Rivolgersi al medico, verificare i dati del certificato e comunicare l’assenza secondo il CCNL o le procedure aziendali Certificato telematico trasmesso all’Inps, inviare attestato al datore di lavoro Le giornate coperte dalla malattia non sono considerate ferie e devono essere successivamente riprogrammate
Malattia in un Paese UE Ottenere il certificato dal medico o dall’istituzione locale; trasmetterlo entro 2 giorni all’Inps e inviare l’attestato al datore Non sono richieste né legalizzazione né traduzione in italiano La tutela opera secondo le regole italiane, ferma restando la verifica dell’effettiva incompatibilità della malattia con le ferie
Malattia in un Paese extra UE convenzionato Acquisire la certificazione, comunicarla tempestivamente e verificare il contenuto della convenzione applicabile Normalmente non è necessaria la legalizzazione, purché la convenzione disciplini anche le prestazioni di malattia Le ferie sono sospese alle medesime condizioni previste per gli eventi insorti in Italia
Malattia in un Paese extra UE non convenzionato Trasmettere tempestivamente la documentazione e presentare successivamente l’originale regolarizzato Certificato originale, tradotto e legalizzato dall’autorità consolare italiana oppure munito di apostille, ove applicabile Il riconoscimento della tutela previdenziale è subordinato alla regolarità formale della documentazione

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato