Le richieste di restituzione della NASpI rappresentano una delle principali cause di contenzioso con l’INPS. Molte riguardano omissioni formali, soprattutto in materia di comunicazione dei redditi derivanti da attività autonoma, mentre altre dipendono da verifiche effettuate a distanza di tempo.
Può accadere infatti che, anche a distanza di anni dalla percezione dell’indennità di disoccupazione, l’INPS chieda al beneficiario di restituire le somme percepite, ritenendo che l’indennità sia stata erogata, in tutto o in parte, senza che ne ricorressero i presupposti.
Ricevere tale richiesta non significa automaticamente che la pretesa dell’Istituto sia corretta. È fondamentale comprendere l’origine dell’indebito, verificare se la decadenza dal diritto sia effettivamente intervenuta e valutare le possibili forme di tutela.
Quando l’INPS può chiedere la restituzione della NASpI
Durante il periodo di erogazione della NASpI devono continuare a sussistere i requisiti previsti dalla norma. Se tali presupposti vengono meno oppure il beneficiario non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa, l’INPS può accertare che la prestazione erogata non era spettante e chiedere quindi al beneficiario la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Le situazioni più frequenti sono:
- l’avvio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza darne comunicazione all’INPS tramite NASpI-Com;
- il superamento dei limiti reddituali compatibili con la NASpI;
- la perdita dello stato di disoccupazione;
- la decadenza prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015;
- l’accertamento a posteriori della mancanza di uno dei requisiti previsti per aver diritto alla NASpI
Nella pratica, molte richieste di rimborso nascono dopo controlli effettuati dall’INPS mediante l’incrocio delle banche dati fiscali e previdenziali.
La buona fede evita la restituzione?
La NASpI non è una prestazione pensionistica, quindi non rientra nella disciplina speciale degli indebiti pensionistici che, in alcuni casi, consente di escludere il recupero delle somme versate per errore dall’amministrazione quando il pensionato abbia fatto affidamento sulla loro legittimità.
Alla NASpI si applica invece la disciplina generale dell’indebito oggettivo prevista dall’art. 2033 del Codice civile. Pertanto, se il pagamento non era dovuto, le somme devono essere restituite anche quando il beneficiario le abbia ricevute in buona fede.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11659 del 2024, ha ribadito tale principio, chiarendo che la buona fede, di per sé stessa, non elimina l’obbligo restitutorio.
C’è però da precisare che, sebbene non faccia venir meno l’obbligo di restituire quanto percepito a titolo di NASpI, la buona fede conserva comunque un ruolo significativo.
Con la sentenza n. 8 del 2023 la Corte Costituzionale ha affermato che il recupero degli indebiti deve rispettare i principi di correttezza, gradualità e proporzionalità.
Ciò significa che l’INPS, nell’esercitare il proprio diritto di recupero, deve adottare modalità compatibili con la situazione economica del debitore, evitando richieste che possano compromettere il suo sostentamento.
In concreto, questo può tradursi nella possibilità di ottenere una rateizzazione adeguata o altre modalità di recupero proporzionate alle condizioni economiche dell’interessato.
Lavoro autonomo: causa più frequente dell’indebito
La maggior parte delle contestazioni riguarda l’avvio di un’attività lavorativa autonoma durante il periodo di percezione della NASpI.
A norme dell’art. 10 del D.lgs. n. 22/2015 è possibile, infatti, svolgere un’attività di lavoro autonomo mantenendo l’indennità di disoccupazione, purché siano rispettati i limiti reddituali di cumulo previsti dalla normativa e venga comunicato tempestivamente all’INPS il reddito annuo che si prevede di conseguire.
La comunicazione, tramite NASpI-Com, deve essere effettuata entro un mese dall’inizio dell’attività oppure, se l’attività era già in corso al momento della domanda di NASpI, entro un mese dalla presentazione della domanda.
Tale adempimento è fondamentale perché consente all’INPS di rideterminare correttamente l’importo della prestazione.
L’omessa comunicazione può determinare la decadenza dalla NASpI anche quando il reddito prodotto sarebbe stato perfettamente compatibile con il mantenimento dell’indennità.
Le altre cause di decadenza dalla NASpI
L’art. 11 del D.lgs. n. 22/2015 individua i principali casi di decadenza dalla fruizione della NASpI:
- la perdita dello stato di disoccupazione;
- l’avvio di attività lavorativa nei casi previsti dalla legge senza il rispetto degli obblighi di comunicazione (comunicazione all’INPS tramite NASpI-Com);
- il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata;
- l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo l’esercizio dell’opzione per la NASpI;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di politica attiva del lavoro previste dai servizi competenti.
Una volta intervenuta la decadenza, le somme eventualmente corrisposte successivamente possono essere recuperate dall’INPS.
Come difendersi da una richiesta dell’INPS
Ricevere una richiesta di rimborso non significa dover pagare immediatamente.
Prima di procedere alla restituzione è opportuno verificare:
- quale sia la causa dell’indebito contestato;
- se la decadenza sia realmente intervenuta;
- se gli obblighi di comunicazione siano stati rispettati;
- se vi siano errori nei conteggi effettuati dall’INPS;
- se il diritto al recupero sia prescritto;
- se sia possibile ottenere modalità di recupero più sostenibili.
Nei casi di errore evidente è possibile chiedere il riesame in autotutela. Quando il provvedimento viene confermato, resta comunque possibile tutelare i propri diritti davanti al giudice del lavoro.
Prima di aderire alla richiesta dell’INPS o sottoscrivere un piano di rientro, è sempre consigliabile verificare attentamente la fondatezza della pretesa, la correttezza dei conteggi e l’eventuale esistenza di validi motivi di opposizione.
Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN
































