Quando entra in vigore il contributo di 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da Paesi extra Ue e quali spedizioni saranno interessate dalla nuova misura doganale?
Sarebbe dovuto entrare in vigore dallo scorso 1 luglio 2026, ma la partenza è stata rinviata di tre mesi. Il contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra Ue non partirà più dal 1° luglio 2026, ma dal 1° ottobre 2026.
Il rinvio di tre mesi è stato disposto dall’articolo 15 del Decreto Legge n. 107/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026. Resta invece confermata, dal 1° luglio 2026, l’applicazione del dazio temporaneo di 3 euro sui beni importati di modesto valore, previsto dalla disciplina europea.
La novità principale riguarda quindi lo slittamento dell’entrata in vigore del contributo nazionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. La misura, prevista dall’articolo 1, comma 126, della Legge n. 199/2025, era inizialmente destinata ad applicarsi dal 1° luglio 2026. Con il Decreto Legge n. 107/2026, dedicato soprattutto a interventi urgenti in materia di infrastrutture, attuazione del PNRR e misure finanziarie, il termine è stato differito al 1° ottobre 2026.
Il contributo di 2 euro nasce con una finalità specifica: coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, cioè da Stati non appartenenti all’Unione europea. Si tratta, in buona sostanza, di un onere collegato alla gestione doganale delle importazioni di piccolo importo.
Quando diviene esigibile il contributo? E quali le modalità operative? Il contributo diventa esigibile al momento dell’importazione definitiva della spedizione. Saranno gli uffici doganali a curarne l’applicazione, secondo le modalità operative definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.
Il campo di applicazione della misura è ampio. Come chiarito dall’ADM, il contributo riguarda tutte le spedizioni di merci provenienti dall’estero e destinate al territorio italiano. Non rileva, quindi, soltanto l’acquisto effettuato dal consumatore tramite piattaforme di e-commerce. Rientrano nella disciplina anche le importazioni effettuate da imprese e operatori economici nell’ambito della propria attività, nonché gli invii tra privati, compresi i pacchi contenenti beni privi di finalità commerciale.
L’obbligo di versamento nasce nel momento in cui le merci vengono importate e possono essere immesse nel mercato dell’Unione Europea. Il contributo è dovuto a prescindere dalla procedura informatica utilizzata per lo sdoganamento della spedizione. Ciò significa che l’applicazione dell’onere non dipende dal canale tecnico o dichiarativo utilizzato per gestire l’operazione doganale.
Restano invece fuori dalla misura le merci trasportate personalmente dai viaggiatori e dichiarate verbalmente in dogana al momento dell’arrivo. In tali ipotesi, infatti, non si è in presenza di una spedizione vera e propria e, di conseguenza, non trova applicazione il contributo di 2 euro.
Diverso è il discorso per il dazio temporaneo di 3 euro sulle importazioni di modesto valore. In questo caso non è previsto alcun rinvio: l’applicazione decorre dal 1° luglio 2026 e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028. La misura riguarda i beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro e venduti a distanza, ad esempio tramite piattaforme di commercio elettronico.
Inoltre, a partire dallo scorso 30 giugno 2026, viene meno l’attuale esenzione fiscale prevista per questa categoria di spedizioni. La disciplina è contenuta nel Regolamento Ue n. 2026/382. Il dazio di 3 euro è dovuto per ciascuna voce merceologica della spedizione. Il riferimento, quindi, non è alla quantità dei beni contenuti nel pacco, ma alla classificazione tariffaria delle singole merci importate.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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