Passaggio da regime ordinario a forfettario, focus delle operazioni a cavallo

Il passaggio da regime ordinario a forfettario assume rilievo soprattutto quando il cambio di regime comporta anche una modifica del criterio di determinazione del reddito transitando dal principio di competenza a quello di cassa.

Al fine di evitare duplicazioni d’imposta la legge n. 190/2014 art. 1, commi 66 e 72, prevede specifiche regole di coordinamento.

Il comma 66 disciplina il caso in cui negli anni precedenti all’ingresso nel regime forfettario il contribuente abbia rinviato a periodi successivi l’imponibilità o la deduzione di un componente reddituale. Si pensi, ad esempio, ad una plusvalenza rateizzata in cinque esercizi oppure alle spese di manutenzione dedotte in più anni.

In questi specifici casi la normativa prevede che le quote residue debbano concorrere alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quelli di ingresso nel regime forfettario. Ad esempio, i contribuenti che applicano il regime forfettario dal 2026 dovranno indicare nel modello redditi 2026 (periodo d’imposta 2025), le quote ancora non tassate o non dedotte.

Il comma 72 definisce invece il trattamento dei ricavi e dei costi che, per effetto del principio di cassa, concorrono alla determinazione del reddito in un periodo diverso rispetto a quello di competenza, nell’ipotesi di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario.

La legge di stabilità del 2015 prevede che:

  • i ricavi e i compensi già tassati perché percepiti durante il regime forfettario non assumano più rilevanza nei periodi d’imposta successivi anche se di competenza di tali anni;
  • i proventi maturati durante il periodo di applicazione del regime forfettario, ma non tassati perché non incassati, concorrano alla formazione del reddito nell’anno in cui vengono effettivamente percepiti.

Criteri analoghi si applicano anche al caso inverso ovvero quando il contribuente passa da un regime ordinario ad un regime forfettario.

Pensiamo ad un’impresa che abbia eseguito una prestazione nel 2024 ma il relativo incasso sia avvenuto solo nel 2025, anno in cui applica il regime forfettario. In tal caso il ricavo deve essere tassato per competenza nella dichiarazione relativa al 2024 cioè redditi 2025. Tale reddito non concorrerà alla formazione del reddito per la dichiarazione 2026.

Viceversa, il caso in cui il compenso sia stato incassato nel 2024 ma la prestazione è relativa al 2025 il ricavo non dovrà essere incassato nei redditi 2025 ma rileverà nella dichiarazione del periodo successivo.

Per quanto riguarda invece i costi, la normativa stabilisce che le spese sostenute durante il periodo di applicazione del regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Questo perché nel regime forfettario i costi non assumono rilevanza nella determinazione del reddito vista la previsione normativa dei coefficienti di redditività.

 

 

 

Zoe Chiminelli – Centro Studi CGN