Quale trattamento fiscale per gli interessi sui buoni postali percepiti da residenti esteri?

I cittadini residenti all’estero possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni fruttiferi postali, a condizione che risultino soddisfatti tutti i presupposti stabiliti dalla disciplina fiscale italiana.
A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 148 del 20 luglio 2026, con la quale vengono esaminate le condizioni necessarie affinché un soggetto non residente possa beneficiare del regime di favore. Il chiarimento interessa, in particolare, i soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono buoni fruttiferi postali italiani e che, durante l’intero periodo di possesso, risultano residenti in Stati inclusi nella cosiddetta white list.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione può trovare applicazione quando si verificano queste tre condizioni: 1) i buoni postali restano depositati presso Poste Italiane; 2) il titolare è in grado di documentare correttamente la propria residenza fiscale all’estero; 3) il titolare è rimasto fiscalmente residente all’estero, in Stati inclusi nella white list nei rispettivi periodi, senza interruzioni fin dall’emissione e per l’intero periodo di possesso dei titoli.
In presenza di tali condizioni, gli interessi, i premi e gli ulteriori proventi derivanti dai buoni fruttiferi postali possono essere percepiti senza applicazione dell’imposta sostitutiva italiana del 12,5%.
Per ottenere il beneficio, Poste Italiane deve acquisire la documentazione necessaria a comprovare lo status fiscale del beneficiario. Tra i documenti utilizzabili, sono ritenuti validi la certificazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato estero di residenza e l’autocertificazione, quando ammessa dal decreto ministeriale del 12 dicembre 2001.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il momento in cui tale documentazione deve essere presentata. Come già affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 647/2021, la prova della residenza estera può essere fornita anche al momento della riscossione dei buoni. In questa ipotesi, però, la certificazione deve essere idonea a dimostrare che i presupposti per l’esenzione siano rimasti presenti senza interruzioni per tutto il periodo di possesso preso in considerazione.
Se il cittadino ha cambiato Stato di residenza nel corso degli anni, dovrà produrre la documentazione relativa a ciascun Paese estero interessato, dimostrando che tutti rientravano nella white list durante i rispettivi periodi.
In altri termini, ciò che assume rilievo non è soltanto la situazione fiscale esistente nel momento in cui i buoni vengono rimborsati, ma anche quella che ha caratterizzato il contribuente durante il periodo per il quale viene richiesto il trattamento di esenzione. La continuità dei requisiti diventa quindi un elemento essenziale per l’applicazione del beneficio.

Ma cosa dicono le regole generali in tema di tassazione degli interessi sui buoni postali fruttiferi? Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 23 del T.U.I.R.  In generale, gli interessi e gli altri proventi derivanti da buoni postali fruttiferi collocati da Poste Italiane per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in misura pari al 12,5% secondo la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 239/1996.
La normativa contempla tuttavia una specifica deroga per determinate categorie di investitori non residenti. L’articolo 6, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo prevede un regime di esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni fruttiferi postali, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (ossia inclusi nella white list).
Ulteriori indicazioni operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 511/1998, che disciplina le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi dei buoni postali fruttiferi. Una delle regole fondamentali stabilite dal decreto è che, in relazione al medesimo titolo, non possono trovare applicazione due differenti regimi fiscali nel corso del relativo periodo di possesso.
La disposizione assume particolare importanza nei casi in cui la situazione personale o fiscale del beneficiario cambi nel tempo. Qualora durante il periodo di detenzione del buono cambino le condizioni dalle quali dipende il riconoscimento dell’esenzione, il beneficio può essere fatto valere soltanto se Poste Italiane ha acquisito l’attestazione prevista dall’articolo 4 del decreto prima che si verifichi il mutamento.
Nel caso esaminato, il contribuente aveva risieduto prima in Germania e, dal 2019, in Svizzera. Poiché entrambi gli Stati risultavano inclusi nella white list nei rispettivi periodi di residenza, il trasferimento non ha interrotto la continuità richiesta per l’esenzione.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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