Sugli atti e sui contratti formati in modalità digitale si applica sempre l’imposta di bollo forfettaria nella misura complessiva di 16 euro?
No. Il bollo forfettario da 16 euro non sempre si applica automaticamente quando un atto è digitale. Per stabilire il corretto trattamento occorre verificare la natura giuridica dell’atto. L’imposta di bollo a forfait di 16 euro riguarda, infatti, soltanto gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati telematicamente ricompresi nell’articolo 4 della Tariffa (D.P.R. n. 642/1972), mentre per i contratti e gli atti di obbligazione resta applicabile il criterio ordinario di 16 euro per ogni foglio.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 153/2026, che delimita con precisione l’ambito applicativo del regime agevolato previsto dalla normativa vigente.
Il quesito esaminato riguarda alcuni procedimenti concessori nell’ambito dei quali vengono predisposti, in formato elettronico, sia provvedimenti amministrativi sia contratti e atti di obbligazione. Il dubbio era se anche questi ultimi potessero beneficiare del bollo forfettario previsto per i documenti amministrativi telematici.
La disciplina di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 642/1972. La Tariffa, Parte Prima, distingue le scritture private dagli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione.
L’articolo 2 della Tariffa si riferisce alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, dirette a costituire, modificare, estinguere, accertare o documentare rapporti giuridici. In tale categoria rientrano, quindi, i contratti e gli atti di obbligazione.
L’articolo 4 della Tariffa riguarda, invece, gli atti e i provvedimenti degli organi dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, rilasciati anche in copia o estratto a chi ne faccia richiesta.
In via generale, entrambe le tipologie scontano l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 642/1972, il foglio è composto da quattro facciate, mentre ciascuna facciata costituisce una pagina.
Una deroga è stata introdotta dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Con l’inserimento del comma 1-quater nell’articolo 4 della Tariffa, per gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati telematicamente è stata prevista un’imposta forfettaria di 16 euro, indipendentemente dalla lunghezza o dalle dimensioni del documento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa disciplina speciale non può essere estesa ai documenti indicati nell’articolo 2 della Tariffa. Il tenore letterale della norma e i lavori parlamentari confermano, infatti, che il forfait è riservato agli atti amministrativi rilasciati per via telematica dalla Pubblica Amministrazione.
Ne deriva una distinzione netta. I provvedimenti amministrativi emessi al termine del procedimento concessorio, se trasmessi in modalità telematica, sono soggetti a un unico bollo da 16 euro.
I contratti e gli atti di obbligazione stipulati nello stesso procedimento restano, invece, assoggettati al bollo ordinario di 16 euro per ogni foglio, anche quando sono redatti, sottoscritti o rilasciati in formato digitale, in quanto manca una previsione normativa espressa.
La risposta n. 153/2026 dell’Agenzia delle Entrate ribadisce quindi un principio rilevante: la forma analogica o digitale del documento non è sufficiente, di per sé, a determinare le modalità di applicazione dell’imposta di bollo.
Prima di calcolare l’imposta occorre qualificare il documento. Solo se si tratta di un atto o provvedimento amministrativo telematico (rientrante nell’articolo 4 della Tariffa) è possibile applicare il bollo forfetario; se è un contratto o un atto di obbligazione (disciplinati dall’articolo 2), continuano a valere le regole ordinarie ed il bollo si applica in misura ordinaria.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN


































