Decreto Omnibus, POS e scontrini: tolleranza del 5% del numero delle operazioni

Niente sanzioni in caso di disallineamenti entro il 5% tra il numero delle operazioni regolate elettronicamente, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati. La novità è contenuta all’art. 33 del D. Lgs. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus correttivo della delega fiscale) che ha stabilito una soglia di tolleranza tra il numero degli incassi con Pos e il numero dei corrispettivi certificati per andare incontro a quelle situazioni ordinarie che potrebbero verificarsi per i più svariati motivi producendo disallineamenti che altrimenti sarebbero stati sanzionati.

Il sistema in vigore dal 1° gennaio 2026 – sanzioni previste

Dal 1° gennaio 2026 gli strumenti attraverso i quali vengono accettati i pagamenti elettronici devono essere collegati, anche soltanto logicamente, al registratore telematico utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. L’obiettivo è consentire la registrazione puntuale dei dati relativi ai pagamenti elettronici e la loro successiva trasmissione in forma aggregata all’Agenzia delle Entrate.

Il sistema prevede le seguenti tipologie di sanzioni:

  • omessa o tardiva trasmissione dei dati, oppure trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere che non incidono sulla corretta liquidazione del tributo che comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre;
  • violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici alle quali si applica la medesima sanzione di cui sopra;
  • sanzioni accessorie che possono prevedere anche la sospensione della licenza, dell’autorizzazione o dell’attività prevista in presenza di reiterate violazioni commesse in giorni diversi;

Restano le sanzioni previste per quanto riguarda il mancato collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico. Per tale violazione si prevede una specifica sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, alla quale può aggiungersi la sospensione dell’attività secondo le condizioni stabilite dalla disciplina sanzionatoria

Il calcolo del 5% tra numero operazioni e numero pagamenti

Un aspetto di sicuro interesse riguarda la percentuale del 5% che attiene al numero delle operazioni certificate e pagamenti accettati e che quindi non deve essere calcolata confrontando l’importo complessivo dei corrispettivi con quello degli incassi tramite carte bancomat o altri strumenti elettronici.

Per esempio, si considerino i seguenti esempi:

  • numero di 100 pagamenti elettronici accettati e 96 operazioni correttamente registrate come pagate con strumenti elettronici. La differenza è pari al 4%. Lo scostamento rientra nella soglia di tolleranza e non dà luogo alle sanzioni previste per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti;
  • numero di 100 pagamenti accettati a fronte di 94 operazioni registrate con una differenza del 6% e relativa soglia superata. In questo caso, il soggetto passivo resta esposto alle sanzioni previste.

Un aspetto che deve essere senz’altro chiarito è l’intervallo temporale (anno o trimestre oppure mese). rispetto al quale calcolare la percentuale del 5% tra il numero operazioni e numero certificazioni.

Dovrà inoltre essere precisato come trattare il pagamento di più operazioni mediante un’unica transazione elettronica o, al contrario, il pagamento di una sola operazione attraverso più strumenti.

Nessuna franchigia per omessa certificazione

La norma mette a confronto il numero delle operazioni certificate e numero dei pagamenti accettati. Ne consegue che la soglia del 5% non ha nulla a che vedere con i relativi importi e quindi non introduce alcuna “franchigia” rispetto alle differenze riscontrate dall’Amministrazione finanziaria. Infatti, la novità riguarda il mero scostamento numerico tra operazioni regolate elettronicamente e pagamenti elettronici senza alcun riferimento all’omessa certificazione dei corrispettivi oppure alle irregolarità che incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta. Se un’operazione non viene fiscalmente documentata, la circostanza che il pagamento sia stato effettuato tramite POS continua a rappresentare un autonomo elemento di controllo.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


 

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