Accade frequentemente che la parte venditrice di un immobile che ha usufruito delle agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, faccia caso alla continuazione della loro spettanza solo in sede di dichiarazione dei redditi.
È facile che solo all’atto della compilazione del Quadro RP del Modello fiscale PF (Quadro E del Modello 730), il contribuente si renda conto dell’indicazione di detrazioni fiscali per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio per un immobile non più posseduto, e a questo punto scatta la domanda: posso detrarre la quota spese dell’anno e le eventuali restanti?
L’art. 16bis c.8 del TUIR n. 917/1986 prevede che, salvo diverso accordo delle parti, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi straordinari, le detrazioni fiscali sono trasferite, per i rimanenti periodi di imposta, alla persona fisica acquirente dell’unità immobiliare.
Come conserva la spettanza delle detrazioni il venditore se non lo specifica nella compravendita?
La corposa Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.7 del 25 giugno 2021, nel paragrafo dedicato alle Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio indica la possibilità della conservazione delle detrazioni in capo al venditore. Si potrà formalizzare l’accordo tra le parti, allora convenuto ma per dimenticanza non inserito nell’atto di compravendita, con una scrittura privata autenticata dal Notaio, per dare atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.
Dato che l’indicazione della quantificazione dei residui crediti d’imposta da usufruire non è richiesta dalla Circolare Ade n. 7/2021, e che l’indicazione analitica delle detrazioni spettanti sull’immobile venduto risultano specificatamente dalla dichiarazione dei redditi della parte venditrice, non appare necessario specificare, nell’accordo tra le parti, l’ammontare delle somme di cui si tratta.
Infine, la Circolare Ade n. 7/2021 precisa che le indicazioni delle detrazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati, dovrà essere coerente con le risultanze dell’accordo formalizzato nella scrittura privata con firme autenticate dal Notaio.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN
































