È valida la dichiarazione integrativa IVA presentata nei termini anche se trasmessa dopo la comunicazione di irregolarità e prima della cartella di pagamento?
Sì. La dichiarazione integrativa presentata nei termini resta valida ed efficace anche se trasmessa dopo la comunicazione di irregolarità, ma quando modifica in modo sostanziale i dati dichiarati e arriva ad azzerare l’imposta dovuta, spetta al contribuente dimostrare la correttezza dei nuovi valori e chiarire l’origine dell’errore contenuto nella dichiarazione iniziale.
È questo, in sintesi, il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 24863/2026, relativa a una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
La controversia riguardava la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2017, dalla quale risultava un debito d’imposta di circa 70mila euro. La dichiarazione originaria era stata presentata il 28 aprile 2018. Successivamente, il 25 novembre 2021, la società aveva trasmesso una dichiarazione integrativa a proprio favore, con la quale venivano modificati in maniera significativa i dati precedentemente indicati fino ad azzerare il debito IVA.
L’integrativa era stata presentata dopo la comunicazione di irregolarità, notificata l’8 novembre 2021, ma comunque entro il termine quinquennale previsto per la correzione della dichiarazione.
In primo grado la società aveva ottenuto l’annullamento della cartella, sul presupposto che il controllo automatizzato avesse preso in considerazione la dichiarazione originaria e non quella successivamente integrata.
La decisione era stata però riformata in appello. I giudici tributari avevano riconosciuto la validità della dichiarazione integrativa, ritenendo tuttavia insufficiente la prova fornita dalla società per dimostrare la correttezza dei nuovi dati.
L’integrativa non basta da sola. La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione. Il punto centrale non riguardava, infatti, la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa dopo la comunicazione di irregolarità. La sua efficacia non era stata contestata.
Occorreva invece stabilire se le rettifiche effettuate dalla società fossero effettivamente fondate. Nel caso concreto, l’integrativa aveva ridotto le operazioni imponibili da oltre 600mila euro a circa la metà, eliminando un debito Iva inizialmente indicato in quasi 70mila euro.
A sostegno della correzione, la società aveva prodotto principalmente i registri Iva e le liquidazioni periodiche, dai quali non emergeva alcun saldo da versare. Non aveva però fornito una spiegazione adeguata dei valori molto diversi indicati nella dichiarazione originaria né delle ragioni che avevano determinato una rettifica così rilevante.
Inoltre, i dati dello spesometro relativo al periodo d’imposta 2017 risultavano coerenti con la dichiarazione originaria e non con quella integrativa presentata successivamente. Per la Corte di Cassazione, il giudice di appello ha correttamente concluso che la rettifica non fosse sostenuta da una prova sufficiente.
Nel processo tributario, infatti, il Giudice non deve limitarsi a controllare la legittimità formale dell’atto impugnato, ma può verificare nel merito la reale esistenza e l’ammontare dell’obbligazione tributaria.
La Corte ha infine considerato ammissibile la produzione in appello dei dati dello spesometro. Poiché il giudizio era stato avviato in primo grado prima del 4 gennaio 2024, trovava ancora applicazione l’articolo 58 del Dlgs n. 546/1992 nella versione precedente alla riforma del 2023, che consentiva la produzione di nuovi documenti in secondo grado. La cartella di pagamento veniva quindi confermata, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN


































