Final Report AMLA: verso una valutazione omogenea delle violazioni antiriciclaggio

L’8 luglio 2026 AMLA ha pubblicato il Final Report contenente gli standard tecnici di regolamentazione predisposti in attuazione dell’articolo 53, paragrafo 10, della Direttiva (UE) 2024/1640. Le disposizioni contenute nel documento non sono ancora operative: prima della loro entrata in vigore dovranno infatti essere approvate dalla Commissione europea e successivamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo il procedimento previsto dalla normativa unionale.

La proposta elaborata da AMLA risponde all’esigenza di limitare le differenze interpretative e applicative che possono emergere tra le autorità nazionali nella valutazione delle violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle autorità competenti un metodo di analisi comune, capace di favorire valutazioni più omogenee e di rafforzare la coerenza degli interventi di vigilanza all’interno del mercato europeo.

Gli standard delineano una metodologia articolata che accompagna l’autorità competente lungo le diverse fasi del procedimento. Il punto di partenza è rappresentato dall’esame delle caratteristiche della condotta contestata. In tale valutazione assumono rilievo diversi elementi, tra cui la natura della violazione, il periodo durante il quale essa si è protratta e l’eventuale ripetizione nel tempo. Pur essendo previsto un quadro comune di riferimento, le autorità conservano un certo margine di discrezionalità, potendo considerare ulteriori circostanze qualora queste risultino pertinenti e adeguatamente giustificate.

Conclusa questa fase preliminare, la violazione viene ricondotta a uno dei livelli previsti dal modello. Quelli più bassi comprendono, di regola, episodi isolati, di durata limitata e privi di effetti significativi; mentre quelli più elevati riguardano invece situazioni caratterizzate da maggiore rilevanza o dalla reiterazione delle condotte nel tempo.

Una volta individuata la categoria, l’autorità valuta quale intervento sanzionatorio risulti più adeguato. La decisione non si basa esclusivamente sulla violazione accertata, ma tiene conto anche delle circostanze concrete del caso, del comportamento del soggetto coinvolto e del suo grado di responsabilità. In questo contesto assumono rilievo elementi quali la mancata collaborazione con le autorità di controllo, l’adozione di condotte volte a ostacolare gli accertamenti o la consapevole intenzione di realizzare l’illecito.

Il documento disciplina inoltre le modalità di irrogazione e riscossione delle sanzioni. Pur introducendo un quadro metodologico comune, viene espressamente riconosciuto che l’applicazione concreta delle misure resta soggetta alle norme nazionali vigenti nei singoli Stati membri. In particolare, l’autorità competente trasmette all’interessato una relazione nella quale illustra i presupposti della contestazione e gli elementi considerati per la determinazione dell’importo della sanzione. Dalla ricezione di tale comunicazione decorre un termine di quattro settimane entro il quale possono essere presentate osservazioni o controdeduzioni.

Ai fini della quantificazione finale della sanzione, l’autorità effettua una valutazione complessiva di una pluralità di elementi; tra questi rientrano l’eventuale beneficio ottenuto, le circostanze che hanno contribuito al verificarsi della violazione e ogni altro fattore utile a determinare l’effettivo grado di responsabilità del soggetto interessato.

 

 

 

Giulia Gerotto – Centro Studi CGN


Le future regole europee puntano a una maggiore uniformità nella valutazione delle violazioni antiriciclaggio.
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