Imposta sulle successioni per le movimentazioni bancarie: vale la data di operazione e non quella contabile

L’Agenzia delle Entrate precisa il da farsi nei casi in cui, in occasione della redazione di una denuncia di successione, la certificazione bancaria non rispecchi i movimenti avvenuti sul c/c poco prima della morte.

Ai fini della corretta redazione della dichiarazione di successione, per documentare le consistenze finanziarie possedute da un soggetto deceduto, alla data della sua morte, si deve ottenere il rilascio della cd. certificazione di consistenza bancaria.

Il documento rilasciato dagli operatori finanziari ai fini successori contiene il “saldo contabile” alla data della morte del de cuius, ma di frequente accade che in prossimità del luttuoso evento, siano state compiute operazioni che l’intermediario finanziario non è riuscito a contabilizzare per tempo.

Due risposte dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 318/2025 e n. 131/2026) chiariscono quale sia il saldo del conto corrente del de cuius da indicare nella dichiarazione di successione, nei casi in cui, nello stesso giorno del decesso ma qualche ora prima:

  • sia stato effettuato un prelevamento di denaro tramite bancomat;
  • sia stato acquistato un Buono ordinario del Tesoro.

Le risposte indicano che le operazioni bancarie compiute prima del decesso ma, per questioni legate alle procedure di contabilizzazione, non comprese nel saldo certificato, dovranno essere considerate ai fini della base imponibile dell’attivo ereditario.

Interessante è il richiamo nella Risposta 131 di giugno 2026, viene fatto al caso in cui il de cuius avrebbe liquidato dei titoli poco prima del decesso. In questo caso la citazione vuole sottolineare che bene ha fatto l’Ufficio a ricomprendere, ai fini della tassazione dei cespiti in denuncia di successione, la somma ricavata dalla vendita dei titoli, e non i titoli stessi.

Ai fini della determinazione dell’imponibile dell’attivo ereditario, dovranno essere prese in considerazione le operazioni compiute prima del decesso, anche se ancora non sono state contabilizzate, e quindi non compaiono nel saldo attestato dall’intermediario finanziario.

La Risposta di giugno 2026 conclude chiaramente, ritenendo che gli eredi del de cuius, in buona sostanza, potranno “rettificare” il saldo certificato dall’intermediario finanziario in modo da ricomprendere le operazioni avvenute anche solo qualche ora prima del decesso ma contabilizzate nei giorni successivi.

 

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN