Liquidazione automatizzata dell’IVA omessa a partire dal 2026

La nuova disciplina dell’art. 54-bis.1 del D.P.R. 633/1972 consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare l’IVA dovuta anche in presenza di una dichiarazione annuale omessa, utilizzando i dati già disponibili nelle proprie banche dati. Il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026 ne ha definito le modalità operative, rendendo possibile il ricorso a procedure automatizzate. 

Si veda https://www.fisco7.it/2026/01/legge-di-bilancio-2026-dichiarazione-iva-omessa-liquidazione-automatica/

Quando la dichiarazione è considerata omessa

È omessa non solo la dichiarazione non presentata, ma anche quella trasmessa completamente priva dei dati sulle operazioni attive necessarie a determinare il volume d’affari e l’imposta dovuta.

La ricostruzione può basarsi su:

  • fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • corrispettivi telematici;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE);
  • versamenti IVA effettuati per il periodo controllato.

Il debito viene determinato considerando l’IVA a debito e scomputando l’IVA a credito risultante dalle fatture ricevute e dalle LIPE, oltre ai versamenti già effettuati. Non rileva invece il credito IVA proveniente dall’anno precedente, con la conseguenza che il risultato della liquidazione automatizzata può differire dalla posizione sostanziale del contribuente.

 

La comunicazione dell’Agenzia e i 60 giorni

Quando dalla liquidazione emerge un’imposta dovuta, l’Agenzia delle Entrate comunica le risultanze al contribuente tramite PEC oppure, in caso di mancato recapito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione viene inoltre resa disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, insieme a un prospetto analitico dei dati utilizzati per la determinazione dell’imposta.

Dal ricevimento della comunicazione decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente può:

  • fornire chiarimenti;
  • segnalare dati o elementi non considerati;
  • evidenziare dati valutati erroneamente;
  • procedere al pagamento delle somme dovute.

Il termine assume quindi particolare rilevanza, poiché consente di verificare la correttezza della ricostruzione prima dell’eventuale iscrizione a ruolo.

Sanzioni, interessi e modalità di pagamento

Alla maggiore IVA determinata dall’Agenzia si aggiungono la sanzione per omessa dichiarazione e gli interessi. La sanzione è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, mentre gli interessi sono calcolati nella misura del 4% annuo.

È prevista una riduzione qualora il contribuente provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione o, nel caso siano state presentate osservazioni, entro il termine previsto dalla successiva comunicazione contenente la rideterminazione definitiva delle somme. In tale situazione:

  • la sanzione è ridotta a un terzo;
  • gli interessi sono applicati nella misura del 3,5% annuo.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti dall’Agenzia delle Entrate. Non è invece consentito utilizzare in compensazione eventuali crediti disponibili e non è prevista la rateazione.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. 

Ambito temporale della nuova disciplina

Un profilo di particolare interesse riguarda l’applicazione temporale della nuova procedura. La disciplina è collegata alle dichiarazioni da presentare dal 1° gennaio 2026, ma l’assenza di una specifica disposizione transitoria ha alimentato il dibattito sulla possibilità di applicarla anche alle annualità precedenti ancora accertabili.

La questione assume rilievo perché la nuova procedura, pur incidendo sulle modalità di determinazione dell’imposta, produce anche effetti significativi sulla posizione del contribuente. Tra questi rientrano:

  • il mancato riconoscimento del credito IVA dell’anno precedente;
  • l’esclusione della compensazione;
  • l’impossibilità di ricorrere al ravvedimento dopo la comunicazione dell’Agenzia;
  • l’iscrizione a ruolo delle somme a titolo definitivo.

Tali conseguenze hanno portato a interrogarsi sulla compatibilità di un’eventuale applicazione retroattiva con i principi dello Statuto del contribuente, in particolare con quelli relativi all’affidamento e alla non retroattività delle disposizioni tributarie.

Implicazioni operative per contribuenti e professionisti

La liquidazione automatizzata può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudicare l’eventuale successiva attività di accertamento.

La nuova disciplina rafforza, in definitiva, un modello di controllo dell’IVA sempre più fondato sull’utilizzo automatizzato delle informazioni già presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. L’omessa dichiarazione non impedisce più la determinazione del tributo sulla base dei dati trasmessi dal contribuente o dalle sue controparti commerciali. Diventa pertanto fondamentale un’attenta gestione della comunicazione ricevuta, così da poter correggere tempestivamente eventuali errori o omissioni prima che le somme vengano definitivamente affidate alla riscossione.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN