Malattia INPS e certificati medici: ancora novità

A decorrere dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico non solo in caso di visita domiciliare ma anche nell’ipotesi di visita ambulatoriale.

A confermarlo, modificando l’orientamento precedente, è l’Inps con Circolare n. 92/2026.

In via generale, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia erogata dall’Inps il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

Pertanto, il primo giorno dell’evento di malattia viene computato dalla data di rilascio della certificazione medica. Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’Inps), delle percentuali di indennizzo e del periodo massimo assistibile.

L’Inps in passato riconosceva la tutela anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché nel certificato risultassero valorizzati i campi:

  • “Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
  • Visita domiciliare.

Il criterio adottato, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, ha la finalità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata esattamente nel giorno in cui il lavoratore contatta il medico.

I medici di medicina generale hanno, infatti, la possibilità di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.

La tutela previdenziale decorre, invece, dal giorno del rilascio del certificato medico qualora:

  • la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno;
  • il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico è un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale;
  • la visita è effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

È proprio su quest’ultima casistica che interviene la Circolare n. 92/2026.

Infatti, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, l’Inps ha comunicato che a partire dal 4 settembre 2026 (data di pubblicazione della Circolare) la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale.

N.B. Se il giorno immediatamente precedente il rilascio del certificato medico coincide con un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica, la tutela “allargata” non opera.

In tali ultimi casi, il lavoratore dovrà rivolgersi ai servizi di continuità assistenziale (guarda medica, pronto soccorso).

Il nuovo orientamento applicativo si è reso necessario stante l’attuale contesto sociosanitario italiano – caratterizzato da un processo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, nonché dalla crescente diminuzione del numero di medici di medicina generale su tutto il territorio nazionale cui sono  di conseguenza affidati maggiori carichi di lavoro – al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche qualora, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante si trovi nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo presso il domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio.

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato