Come devono essere tassate in Italia le pensioni provenienti dalla Germania?
La domanda è particolarmente rilevante per i cittadini italiani che hanno maturato diritti pensionistici durante periodi di lavoro svolti all’estero e che oggi risiedono stabilmente nel nostro Paese.
Con la Risposta n. 164/2026, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un pensionato italiano che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca e chiarisce un aspetto finora spesso oggetto di dubbi interpretativi: la quota della pensione che sarebbe esente da imposizione in Germania deve essere tassata in Italia oppure no?
La risposta è favorevole al contribuente e conferma l’importanza della certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale tedesco di Neubrandenburg.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’istante è un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione erogata dall’istituto previdenziale tedesco a seguito del versamento di contributi obbligatori maturati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania.
Il contribuente aveva ricevuto dall’amministrazione finanziaria tedesca di Neubrandenburg una certificazione che indicava la quota della pensione considerata fiscalmente esente secondo la normativa tedesca.
Secondo il CAF al quale si era rivolto per la dichiarazione dei redditi, l’intera pensione avrebbe dovuto essere assoggettata a imposizione in Italia.
L’interessato sosteneva invece che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni e al relativo Protocollo aggiuntivo, nel nostro Paese dovesse essere assoggettata a tassazione soltanto la quota che risulterebbe imponibile secondo la normativa tedesca.
Cosa prevede la Convenzione Italia-Germania
In via generale, l’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania stabilisce che le pensioni derivanti da lavoro dipendente privato siano tassate nello Stato di residenza del percettore. La particolarità del caso nasce però dal protocollo aggiuntivo alla Convenzione, che contiene una disciplina speciale per alcune pensioni di sicurezza sociale tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia.
Secondo tale disposizione, quando il beneficiario:
- è cittadino italiano;
- risiede fiscalmente in Italia;
- è stato precedentemente residente in Germania;
l’Italia mantiene il diritto esclusivo di tassazione, ma l’imposta italiana può essere calcolata solo sulla quota che risulterebbe imponibile secondo la legislazione fiscale tedesca.
Si tratta della cosiddetta “base imponibile fittizia”, cioè una base imponibile determinata applicando le regole fiscali tedesche per individuare la parte effettivamente tassabile del trattamento pensionistico.
L’accordo amichevole del 2025 chiarisce il meccanismo
Un elemento decisivo richiamato dalla risposta dell’Agenzia è l’accordo amichevole firmato da Italia e Germania il 15 e 17 novembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2025
L’accordo stabilisce che le pensioni interessate:
- sono tassate esclusivamente in Italia;
- devono essere assoggettate a imposizione soltanto per l’importo che sarebbe imponibile ai sensi della normativa tedesca;
- richiedono una specifica certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale di Neubrandenburg.
La certificazione, definita “one time certificate”, indica la quota della pensione considerata esente secondo il diritto tributario tedesco e costituisce il documento di riferimento per individuare la quota non imponibile anche in Italia.
La soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia accoglie la tesi del contribuente.
Secondo il documento di prassi, la quota di pensione di sicurezza sociale certificata come esente dall’ufficio fiscale tedesco di Neubrandenburg:
- non è soggetta a imposizione in Germania;
- non deve essere assoggettata a tassazione nemmeno in Italia;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del pensionato residente nel nostro Paese.
Di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi italiana deve essere indicata solamente la parte della pensione che, applicando le regole fiscali tedesche, risulterebbe imponibile.
Chi può beneficiare di questa esclusione
Il chiarimento non riguarda tutte le pensioni provenienti dalla Germania.
La risposta si riferisce espressamente a soggetti che presentano contemporaneamente queste caratteristiche:
- cittadinanza italiana;
- residenza fiscale in Italia;
- precedente residenza fiscale in Germania;
- percezione di una pensione di sicurezza sociale tedesca;
- possesso della certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale di Neubrandenburg.
La portata dell’interpello resta quindi collegata alle specifiche condizioni esaminate dall’Agenzia e non può essere automaticamente estesa ad altre tipologie di pensioni estere.
Cosa cambia per i pensionati rientrati dalla Germania
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una notizia positiva per i pensionati italiani che percepiscono prestazioni previdenziali dalla Germania. La conferma dell’esclusione dalla tassazione italiana della quota certificata come esente in Germania consente infatti di allineare il prelievo fiscale alle regole concordate tra i due Stati, evitando che l’imposizione venga applicata sull’intero importo della pensione percepita.
Dal punto di vista operativo, il messaggio è chiaro: la certificazione rilasciata dall’ufficio di Neubrandenburg assume un ruolo determinante per individuare correttamente la parte di pensione da dichiarare in Italia. Un’indicazione che potrà avere effetti concreti sia sulle dichiarazioni future sia nell’attività di assistenza prestata da professionisti e intermediari fiscali.
Michela Fabbruzzo – Centro Studi CGN


































