Sponsorizzazioni sportive: l’inerenza va valutata in modo qualitativo

L’inerenza dei costi sostenuti per una sponsorizzazione non deve essere valutata solo guardando al ritorno economico immediato o alla convenienza dell’operazione. Secondo la Corte di cassazione, infatti, ciò che conta è soprattutto il collegamento qualitativo tra la spesa sostenuta e l’attività dell’impresa. In altre parole, la sponsorizzazione può essere considerata inerente anche quando genera un beneficio solo potenziale, indiretto o futuro per l’attività imprenditoriale.

Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 21632 del 24 giugno 2026, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una Srl contro l’Agenzia delle Entrate. La decisione offre spunti importanti per distinguere le spese di pubblicità e sponsorizzazione dalle spese di rappresentanza.

La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato da una società. In particolare, l’ufficio aveva disconosciuto alcuni costi sostenuti dalla Srl per sponsorizzare, tramite l’esposizione del proprio marchio, un’associazione sportiva dilettantistica. Secondo l’Agenzia, tali costi non dovevano essere considerati spese di pubblicità, ma spese di rappresentanza ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuir. Di conseguenza, sarebbero stati deducibili solo in misura parziale.

La distinzione non è di poco conto. Le spese di sponsorizzazione, infatti, rientrano normalmente tra le spese di pubblicità e sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio. Le spese di rappresentanza, invece, seguono regole più restrittive e non sempre sono integralmente deducibili.

Nei primi due gradi di giudizio era stata sostanzialmente confermata la parziale indeducibilità dei costi di sponsorizzazione. La società, però, ha deciso di rivolgersi alla Cassazione, contestando il ragionamento seguito dai giudici di merito. Secondo la Srl, infatti, l’Agenzia non aveva realmente valutato l’inerenza dei costi rispetto all’attività d’impresa, ma si era concentrata soprattutto sull’asserita eccessiva onerosità delle spese e su un possibile problema di sovrafatturazione.

La Cassazione ha quindi richiamato il proprio orientamento in materia di sponsorizzazioni effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche. In questi casi, l’articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 prevede una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, delle spese sostenute. Questa presunzione opera quando il soggetto sponsorizzato è una realtà sportiva dilettantistica, quando viene rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma, quando la sponsorizzazione è diretta a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e quando il soggetto sponsorizzato svolge effettivamente un’attività promozionale.

Secondo i giudici, chi sponsorizza una squadra o un’associazione sportiva lo fa normalmente per far conoscere il proprio marchio, rafforzare la propria immagine e creare occasioni di visibilità sul mercato. Queste attività possono avere effetti commerciali immediati, ma anche indiretti o differiti nel tempo. Proprio per questo, non è corretto pretendere una prova rigida di un ritorno economico concreto e immediato.

Il punto centrale, quindi, non è stabilire se la sponsorizzazione abbia prodotto un incremento certo dei ricavi, ma verificare se la spesa sia collegata all’attività dell’impresa. L’inerenza, precisa la Cassazione, deve essere intesa in senso qualitativo: è sufficiente che la spesa sia potenzialmente utile alla promozione dell’attività imprenditoriale, anche solo in modo indiretto o futuro. Non occorre, invece, dimostrare un vantaggio economico immediato, una precisa utilità misurabile o un sicuro aumento del fatturato.

Nel caso esaminato, i costi sostenuti dalla società erano oggettivamente finalizzati a pubblicizzare i propri prodotti attraverso la sponsorizzazione sportiva. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato soprattutto l’eccessivo importo delle spese, mettendo in dubbio la loro adeguatezza rispetto al possibile ritorno commerciale. Da questa valutazione aveva poi fatto discendere la riqualificazione delle somme come spese di rappresentanza.

Per la Cassazione, però, questo passaggio non è corretto. L’eventuale sproporzione del costo non consente automaticamente di trasformare una spesa pubblicitaria in una spesa di rappresentanza. Se la sponsorizzazione è effettivamente diretta a promuovere il marchio, l’immagine o i prodotti dell’impresa, essa mantiene natura pubblicitaria. L’Agenzia avrebbe dovuto eventualmente contestare in modo specifico l’inerenza o l’adeguatezza complessiva della spesa, ma non limitarsi a riqualificarla come spesa di rappresentanza solo perché ritenuta troppo onerosa.

La decisione conferma quindi un principio importante per le imprese: le sponsorizzazioni sportive possono essere deducibili come spese di pubblicità quando sono realmente finalizzate a promuovere l’attività aziendale. La valutazione non deve fermarsi al rapporto diretto tra costo sostenuto e ricavi conseguiti, ma deve considerare anche il possibile beneficio promozionale, reputazionale e commerciale che l’operazione può generare nel tempo.

 

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN