Dal 1° agosto 2026 è operativa la nuova agevolazione contributiva finalizzata a favorire la stabilizzazione dell’occupazione giovanile, introdotta dall’articolo 4 del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.
La misura riguarda esclusivamente la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
L’agevolazione
Il beneficio interessa le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, purché riguardino rapporti a termine:
- instaurati entro il 30 aprile 2026;
- trasformati senza soluzione di continuità;
- aventi una durata complessiva non superiore a 12 mesi;
- riferiti a lavoratori che, alla data della trasformazione, non abbiano ancora compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni);
- riferiti a soggetti che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.
Non si tratta, quindi, di un incentivo generalizzato alle assunzioni: non sono agevolate né le nuove assunzioni a tempo determinato né le nuove assunzioni direttamente a tempo indeterminato. L’intervento è specificamente rivolto alla stabilizzazione di rapporti a termine già in essere e instaurati entro la data individuata dal legislatore.
Requisiti e condizioni
La Circolare Inps n. 72/2026 individua puntualmente il perimetro applicativo della misura.
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla natura imprenditoriale, compresi quelli del settore agricolo. Sono invece escluse le pubbliche Amministrazioni.
Sul versante dei lavoratori, l’incentivo riguarda operai, impiegati e quadri, mentre sono esclusi i dirigenti.
La presenza di precedenti rapporti di apprendistato, di rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato non preclude, secondo le precisazioni Inps, l’accesso alla misura.
È invece ostativa, tra le altre ipotesi, la presenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Anche un rapporto a tempo indeterminato cessato durante il periodo di prova o per dimissioni assume rilevanza ai fini dell’esclusione dal beneficio.
Quanto ai rapporti incentivabili, sono esclusi:
- il lavoro domestico;
- l’apprendistato;
- la trasformazione del lavoro intermittente o a chiamata.
È ammessa l’agevolazione anche per i rapporti a tempo parziale, con proporzionale riduzione del massimale, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
La misura dell’agevolazione
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivamente posti a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, entro il limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 24 mesi.
Per i rapporti part-time il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
Ulteriori requisiti richiesti
Particolare attenzione deve essere riservata alle ulteriori condizioni di spettanza.
Il datore di lavoro deve rispettare:
- i principi generali in materia di incentivi (cfr. articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015);
- le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 (regolarità contributiva, rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza e applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative).
A tali requisiti si aggiungono le seguenti specifiche condizioni:
- nei 6 mesi precedenti la trasformazione il datore di lavoro non deve avere effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
- nei 6 mesi successivi alla trasformazione non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o altro lavoratore avente la stessa qualifica e occupato nella medesima unità produttiva;
- la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto;
- al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo individuato secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del L. n. 62/2026.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato concretamente per ciascuna trasformazione e mantenuto per ogni mese di fruizione. Il venir meno dell’incremento determina la perdita dell’agevolazione per il mese interessato; il successivo ripristino permette di riprendere la fruizione fino alla scadenza originaria, senza possibilità di recuperare il beneficio perso.
Cumulabilità tra esoneri
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.
L’Inps precisa, inoltre, che la misura presenta carattere generale e, per le sue caratteristiche, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
Come utilizzare concretamente l’incentivo
Con Messaggio del 29 luglio 2026, n. 2518, l’Inps ha reso effettivamente operativa la procedura di accesso all’esonero.
La domanda può essere presentata attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo: “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”.
L’istanza può riguardare sia una trasformazione già effettuata, purché decorrente dal 1° agosto 2026, sia una trasformazione ancora da effettuare.
La distinzione è operativamente rilevante.
Se la trasformazione è già avvenuta, il datore di lavoro indica nella domanda la relativa comunicazione obbligatoria e, verificati i requisiti, l’Inps comunica l’accoglimento e l’importo riconosciuto.
Se, invece, la trasformazione non è ancora stata effettuata, l’Istituto:
- calcola l’ammontare potenzialmente spettante;
- accantona preventivamente le risorse;
- comunica al datore di lavoro o all’intermediario l’avvenuta prenotazione;
- invita a effettuare la trasformazione e a trasmettere la relativa comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Durante tale periodo l’Inps verifica la presenza della comunicazione Unilav/Unisomm e procede all’accoglimento della domanda qualora ne rilevi l’avvenuta trasmissione.
Esposizione nel flusso UniEmens
Dal mese di competenza di agosto 2026, i datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero dovranno valorizzare <InfoAggcausaliContrib> indicando:
- nell’elemento <CodiceCausale> “ESTA”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Gli importi dell’esonero vengono ricostruiti nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando:
- L651 per il conguaglio dell’esonero corrente;
- L652 per gli arretrati.
Gli arretrati possono essere esposti esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di agosto, settembre e ottobre 2026.
Il passaggio da precedenti agevolazioni
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro stia già utilizzando un beneficio e intenda accedere all’esonero per stabilizzazione deve procedere alla restituzione dell’agevolazione precedentemente fruita.
È il caso, in particolare, dell’esonero giovani under 30 introdotto dalla Legge n. 205/2017, c.d. GECO. Qualora, per una trasformazione effettuata dal 1° agosto 2026, sia già utilizzato l’esonero al 50% e ricorrano le condizioni per il nuovo incentivo al 100%, il datore può passare alla nuova misura previa restituzione del precedente beneficio, utilizzando il codice M472 secondo le indicazioni fornite dall’Inps con Messaggio n. 2518/2026.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato

































