L’accesso al contributo straordinario nella forma di credito d’imposta per le imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di carburante, il c.d. tax credit carburante è operativo fino al 30 settembre. Il contributo teorico è pari al 20% della spesa per carburanti sostenuta nei mesi da marzo a maggio 2026. La finalità è quella di mitigare i maggiori costi legati all’emergenza del caro carburante.
Strumenti operativi
In attuazione dell’art. 8-ter del D.L. 38/2026, con il DM 27 luglio 2026 n. 365846, pubblicato sul sito del MASAF e la relativa circolare AGEA del 31 luglio 2026 n. 64702 sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta consentendone la piena operatività.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della misura di sostegno sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano “agricoltori in attività” intendendosi per tali le aziende situate nel territorio italiano che svolgono un livello minimo di attività agricola consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, regolarmente iscritte presso registro imprese quale impresa agricola con specifico codice ATECO, nonché iscritte alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
Sono escluse dai benefici in esame:
- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese che si trovavano già in difficoltà secondo le definizioni dei regolamenti europei nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026.
Oggetto dell’agevolazione
Sono ammissibili al contributo straordinario esclusivamente le spese relative all’acquisto di gasolio e/o di benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole: a titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, a esclusione delle spese relative all’acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola.
Modalità di presentazione
Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, i soggetti beneficiari presentano domanda all’AGEA, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima AGEA, entro il termine massimo del 30 settembre 2026. Entro la stessa data è possibile trasmettere una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedente, oppure rinunciare interamente al credito richiesto con l’ultima domanda.
Misura dell’agevolazione
Il contributo spettante è determinato, in via teorica, nella misura del 20% della spesa ammissibile nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto (al netto dell’IVA). Nel caso di superamento dello stanziamento disponibile (pari a euro 89,9 milioni di euro) si procederà a una riduzione in proporzionale mediante taglio lineare, rideterminando l’aliquota effettiva. l’importo nominale complessivo degli aiuti riconosciuti non potrà superare 50.000 euro per impresa.
L’ente gestore AGEA dovrà adottare il provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026. Prima della sua pubblicazione, l’elenco delle imprese ammesse, con l’indicazione dell’importo del credito riconosciuto, sarà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Aspetti fiscali
Dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartizione negli anni, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito dell’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità fiscale (ex art. 61 e 109, comma 5, TUIR).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
Fiscalità e contabilità agricola 2026 – Percorso completo ON DEMAND
Un percorso di 9 ore dedicato a regimi speciali, contabilità agricola, cooperative e transizione ecologica, con riconoscimento di 9 CFP per DCEC.
Segui gli eventi quando vuoi e approfondisci gli aggiornamenti fiscali del settore agricolo.
Scopri il programma completo e iscriviti (€ 225 + IVA) su Unoformat.





































