La minaccia (poco) fantasma dell’INPS

In caso di mancato invio del Sollecito RED 2011 redditi 2010 da parte del pensionato, l’INPS ha minacciato, poco velatamente, di sospendere o revocare le prestazioni collegate al reddito. Cerchiamo quindi di chiarire cosa è necessario fare per evitare di incorrere nella sospensione o revoca delle prestazioni e come comportarsi contro l’eventuale improprio indebito emesso dall’INPS.

Il modello RED viene richiesto in presenza di determinate prestazioni ad integrazione della pensione, per la quale vengono considerati influenti gli ulteriori redditi prodotti dal pensionato e, se rilevanti, anche quelli prodotti dal coniuge e da altri componenti il nucleo familiare.

Le prestazioni collegate al reddito che integrano la pensione e per le quali, a conferma, viene richiesto il modello RED, sono:

  • Integrazione al trattamento minimo (articolo 6, Legge 11 novembre 1983, n.683 e successive modifiche);
  • Integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità (articolo 1, Legge 12 giugno 1984, n.222);
  • Pensione sociale (ai sensi dell’articolo 26, Legge 30 aprile 1969, n.153);
  • Assegno sociale (ai sensi del comma 6, articolo 3, Legge 8 agosto 1995, n.335);
  • Maggiorazione sociale (ai sensi dell’articolo 1, Legge 29 dicembre 1988, n.544 e successive modifiche);
  • Aumento della pensione sociale (ai sensi dell’articolo 2, Legge 29 dicembre 1988, n.544 e successive modifiche);
  • Maggiorazione dell’assegno sociale (ai sensi dell’articolo 70, Legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modifiche);
  • Importo aggiuntivo di Euro 154,94 (ai sensi dei commi da 7 a 10, dell’articolo 70, della Legge 23 dicembre 2000, n.388);
  • Somma aggiuntiva – comunemente detta quattordicesima (ai sensi deio commi da 1 a 4, dell’articolo 5, della Legge 3 agosto 2007, n.127);
  • Riduzione delle pensioni ai superstiti con i redditi (ai sensi del comma 41, dell’articolo 1, della Legge 8 agosto 1995, n.335);
  • Prestazioni agli invalidi civili.

Per evitare di incorrere nella eventuale sospensione o revoca delle prestazioni collegate al reddito percepite, come indicato nella Lettera dell’INPS spedita a tutti i pensionati, questi devono presentare, se obbligati dalla dicitura “Redditi Assenti” posta accanto al codice fiscale del componente il nucleo nella tabella “Soggetti con Redditi Rilevanti”, il Sollecito RED 2011 con la situazione reddituale per l’anno 2010, per se stessi e per i propri familiari, entro il 28 febbraio 2013.

Riteniamo che sospensioni o revoche di prestazioni, effettuate dalla sede INPS territorialmente competente, anticipate rispetto a tale data, siano da addurre ad eventi precedenti al Sollecito, come per esempio dichiarazione dei redditi o RED ordinario.

Quindi, qualsivoglia revoca o sospensione dovute ai Solleciti, saranno compiute successivamente al 28/02/2013.

La “famosa” lettera ricevuta dal pensionato specifica che l’Istituto ha disposto che la sospensione delle prestazioni verrà resa operativa nel corso dell’anno 2013 e, si sottolinea, se decorsi ulteriori 60 giorni dalla sospensione, in assenza di una comunicazione dal pensionato, sarà disposta la revoca definitiva delle predette prestazioni collegate al reddito, con conseguente recupero delle somme erogate.

Si ricorda che il recupero delle somme erogate, da parte dell’INPS, può avvenire tramite una delle seguenti modalità:

  • Trattenute sulle prestazioni pensionistiche, cioè il recupero delle somme operato su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il pensionato è titolare al momento della notifica dell’indebito. In ogni caso non possono essere oggetto di trattenuta le somme dovute a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale ed i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta;
  • Pagamento mediante rimesse in denaro, anche a rate, cioè se il pensionato debitore non è titolare di prestazioni pensionistiche o è titolare di prestazioni pensionistiche il cui importo non consente il recupero mediante trattenuta sulla prestazione stessa, riceve, dalla sede INPS territorialmente competente, una notifica di indebito con la contestuale richiesta di pagamento (ovvero bollettino postale);
  • Compensazioni con eventuali crediti vantati dal pensionato nei confronti dell’INPS.

Contro l’eventuale indebito emesso dall’INPS, se non dovuto, il pensionato può presentare:

  • Domanda di ricostituzione della pensione con apposito modulo da presentare presso un Patronato;
  • Domanda di riesame, con apposito modulo da presentare presso la sede territorialmente competente;
  • Ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS tramite la sede che ha assunto il provvedimento.

Quindi, per non incorrere in spiacevoli conseguenze, si raccomanda di presentare il Sollecito per tutti i soggetti interessati, rivolgendosi direttamente ad un CAF, il quale gratuitamente presterà la propria assistenza fiscale e trasmetterà le informazioni reddituali richieste. In alternativa, come ultima istanza, il pensionato può rivolgersi anche ad un Ente Patronato, per presentare una pratica di Ricostituzione Reddituale. Alternativa quest’ultima, sottolineiamo, assai più dispendiosa in termini di tempo e di pratiche da sbrigare. Presentare un Sollecito RED è decisamente più agevole per il pensionato e per l’Assistente Fiscale.

Giacomo Forato – Centro Studi CGN