Compensi agli amministratori: deducibili con delibera

I compensi agli amministratori sono deducibili dal reddito d’impresa solo nel caso in cui siano prestabiliti nello statuto o approvati dall’assemblea dei soci. A precisarlo è stata la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con la sentenza n. 17673 del 19 luglio 2013. Quali sono le motivazioni che hanno condotto a questa pronuncia?

Nella vicenda oggetto di pronuncia, una S.r.l. ricorreva, vincendo sia nel primo che nel secondo grado, contro l’accertamento con il quale le venivano ripresi a tassazione i sopra citati compensi, in quanto non documentati.

La Commissione Tributaria Regionale motivava l’accoglimento del ricorso in II grado sostenendo che il contribuente, seppur manifestando un comportamento non completamente conforme, non aveva arrecato danno all’Erario avendo pagato quanto dovuto. Viceversa, qualora avesse dato ragione all’amministrazione finanziaria, si sarebbero verificati danni al contribuente, in quanto questo avrebbe dovuto pagare nuovamente quanto già corrisposto, senza poterne chiedere il rimborso per decadenza dei  termini.

Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha riconosciuto la non deducibilità dei costi sostenuti dalla società per i compensi versati agli amministratori, per difetto dei requisiti di certezza e inerenza previsti dall’art. 109 del TUIR.

I giudici motivano la loro decisione ricordando che l’attività di amministratore di una società é compresa, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), fra “i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività che, pur avendo contenuto intrinsecamente professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione in favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”. Quanto alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, la pronuncia in oggetto richiama la sentenza a Sezioni Unite n. 21933 del 29/08/2008, con la quale é stato chiarito che, qualora non sia stabilito nello statuto, il diritto al compenso sorge solo se presente una specifica delibera assembleare.

Inoltre non é valida l’opzione di inserire nella delibera di approvazione del bilancio una posta relativa a tali compensi, salvo che si tratti di un’assemblea convocata originariamente per l’approvazione del bilancio che, in forma totalitaria, abbia espressamente discusso e approvato anche la proposta degli emolumenti agli amministratori.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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