Breve vademecum per l’acconto di novembre

In un contesto macroeconomico in cui imprese e famiglie non riescono a far fronte ai debiti, calano i consumi e i redditi sono falcidiati da una interminabile congiuntura economica negativa, il Legislatore ritiene di dover aumentare il livello degli acconti da versare nel mese di novembre. Chiariamo quindi quali sono le modalità di calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per le diverse tipologie di soggetti.

L’incremento dell’acconto si accompagna alla pessima abitudine dello stesso Legislatore di introdurre novità fiscali che ne anticipano gli effetti già in sede di determinazione dell’acconto, obbligando i contribuenti a ricalcolarne la misura complessiva. Si tratta delle novità in materia di deducibilità dell’autovettura e di rivalutazione dei redditi dominicali e agrari che rendono inattendibile il dato storico che diffusamente viene utilizzato in sede di determinazione dell’acconto.

A decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura dell’acconto IRPEF è fissata al 100%, in luogo del 99%. È una misura che opera a regime e manifesta i suoi effetti, per l’anno 2013, esclusivamente sulla seconda o unica rata, in quanto la determinazione della prima rata doveva avvenire sulla base della misura del 99%.

In sede di versamento della seconda o unica rata, supponendo di determinare l’acconto secondo il metodo storico, non sussistendo la necessità di procedere a ricalcoli per le novità fiscali, sarà quindi necessario:

  • procedere a determinare l’acconto complessivamente dovuto, in ragione di quanto indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF;
  • sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Ecco un esempio per chiarire il calcolo del secondo acconto, considerando che l’importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF, sul quale commisurare l’acconto, ammonti a 10.000,00 euro.

L’importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente:

  • l’ammontare dell’acconto è pari a euro 10.000,00 euro (10.000,00 ´ 100%);
  • l’importo della prima rata è stato pari euro 3.960,00 euro, che deriva da 10.000,00 ´ 0,99 ´ 0,4;
  • la seconda rata sarà pari a euro 6.040 euro, che deriva da 10.000,00 – 3.960,00.

In sede di elaborazione del modello UNICO 2014 si presenteranno le seguenti situazioni:

  1. il carico fiscale IRPEF per il 2013 ammonta a 10.000,00 euro. In questo caso non sarà necessario versare alcun importo a saldo;
  2. il carico fiscale IRPEF per il 2013 risulta pari a 9.000,00 euro. Sarà necessario rilevare un credito IRPEF pari a 1.000 euro (10.000,00 – 9.000,00), utilizzabile secondo le consuete modalità;
  3. l’IRPEF a carico del contribuente per il 2013 risulta pari a 11.000,00 euro. Il saldo dovuto ammonterà a 1.000,00 euro (11.000,00 – 10.000,00).

Il calcolo si complica anche per i soggetti che hanno presentato il modello 730/2013. I sostituti d’imposta, infatti, hanno calcolato l’acconto dovuto per l’anno 2013 sulla base del 99% prima dell’entrata in vigore del D.L. 76/2013. Per il secondo acconto, i sostituti dovranno ricalcolare l’acconto dovuto, sottrarre quanto determinato in precedenza, trattenere la differenza dagli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti e collaboratori nel mese di novembre, versandola entro il 16 dicembre prossimo.

Come per i soggetti IRPEF, anche i contribuenti minimi devono considerare l’aumento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dal 99% al 100%, in quanto per l’imposta agevolata del 5% si applicano le medesime regole dell’imposta personale.

Per i redditi derivanti dal regime delle nuove iniziative produttive non si applica l’aumento dell’acconto IRPEF dal 99% al 100%, in quanto non si deve versare alcun acconto per l’imposta sostituiva del 10%, né nel primo anno di attività né nei due anni successivi.

I soggetti IRES, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, determineranno l’acconto IRES in misura pari al 101%, anziché al 100%, considerando, però, a differenza dei soggetti IRPEF, che l’aumento dell’acconto (dal 100% al 101%) è disposto limitatamente per il periodo d’imposta 2013 e non opera a regime.

L’aumento dell’acconto va determinato e conguagliato in sede di seconda o unica rata in quanto per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.

I conteggi saranno determinati nella seguente maniera, supponendo di applicare il metodo storico e sempre che non vi sia la necessità di procedere a ricalcoli:

  1. si calcola l’acconto complessivamente dovuto, pari al 101% dell’importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC;
  2. si sottrae a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

È il caso di evidenziare che i soggetti IRES dovranno versare l’acconto in misura pari al 101% anche per quanto concerne le addizionali relative alla cd. “tassa etica” e le addizionali che gravano sulle imprese dei settori petrolifero ed energetico.

Anche l’acconto IRAP subisce l’aumento dell’1%, che si adatta a seconda dei soggetti tenuti al versamento.

Le persone fisiche, società di persone commerciali e soggetti assimilati, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, devono calcolare la misura dell’acconto IRAP in misura pari al 100%, anziché del 99%, considerando la norma che introduce tale incremento “a regime”.

Per l’anno 2013, come per l’IRPEF, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata, in quanto la prima è stata calcolata sulla base della misura del 99%, prendendo in considerazione il rigo IR21 del modello IRAP 2013, tenendo conto del metodo storico, in assenza di procedure di ricalcolo.

Le società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, dovranno tener conto, nel determinare la misura dell’acconto IRAP, dell’aumento dal 100% al 101%. Anche in questo caso, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata, per via del fatto che il primo acconto doveva avvenire della misura del 100%.

L’incremento della misura degli acconti non dovrebbe interessare la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.

Salvo che non arrivi all’ultimo momento una nota interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alla cedolare secca sulle locazioni, la misura dell’acconto pari al 95% è stabilita da una norma che non è stata richiamata dal D.L. 76/2013. Né tantomeno è possibile ipotizzare un’applicazione analogica della norma che ha stabilito l’aumento dell’acconto alle imposte sostitutive della cedolare secca.

In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:

  1. determinare l’acconto complessivamente dovuto, pari al 95% dell’importo indicato nel rigo rigo RB11, colonna 3, del modello UNICO 2013 PF (fermo restando la possibilità di applicare il criterio previsionale);
  2. sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Va invece tenuto presente che l’art. 4 del D.L 102/2013 ha ridotto l’aliquota della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 19% al 15%. Si tratta di una riduzione applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013; i contribuenti hanno facoltà di tenerne conto già in sede di secondo acconto commisurando il versamento alla minore aliquota.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN