Il testamento olografo: disciplina e vantaggi

Il testamento per la dottrina dominante e per la giurisprudenza più accreditata è un atto giuridico con il quale si dispone per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. Il codice civile tra le forme ordinarie prevede il testamento fatto per atto del notaio, il testamento segreto e il testamento olografo. In questo articolo ci concentriamo su quest’ultima tipologia di testamento e chiariamo come viene disciplinata.

Innanzitutto riepiloghiamo i requisiti e gli accorgimenti che devono essere seguiti nella redazione di un testamento olografo, disciplinato dall’art. 602 del c.c.

  • Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore, e tale sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni: è pacifico che anche se la firma non è stata fatta indicando nome e cognome del testatore è comunque valida quando designa con certezza la persona del testatore (anche con uno pseudonimo o equipollente).
  • La data deve contenere l’indicazione del giorno del mese e dell’anno e la prova della falsità della data è ammessa quando è necessario accertare la capacità del testatore oppure la priorità della data tra più testamenti.
  • Il requisito fondamentale del testamento olografo è, come anzidetto, che lo stesso deve essere scritto integralmente di mano dal testatore, di proprio pugno: discussa in dottrina è la validità della scrittura in stampatello (non permetterebbe infatti di garantire la paternità dello scritto a livello calligrafico); a questo riguardo è comunque prevalente l’opinione che lo stampatello dovrebbe essere accettato quando si tratti della scrittura abituale del testatore e sia usata con tale frequenza al punto da individuarne la personalità.
  • Non risulta ammissibile l’aiuto di un terzo che guidi la mano del testatore, pena la nullità dell’atto. Il legislatore ha dunque voluto tutelare l’autenticità dello scritto e la possibilità di garantire che il testo sia conosciuto dal testatore stesso.
  • Nel caso in cui la lunghezza del testamento superi il singolo foglio, è possibile apporre la sottoscrizione in calce all’ultimo foglio, purché le pagine siano tra loro collegate o comunque numerate progressivamente (es. pagina 3 di 5).

Il testamento olografo presenta i seguenti vantaggi:

  • può essere confezionato in qualsiasi momento dal testatore senza alcuna spesa notarile;
  • può essere modificato in ogni momento senza dover prendere appuntamento dal notaio (si parla di atto sempre “revocabile” nel senso che lo stesso può essere modificato dal suo autore sino al momento della morte, poiché è solo con il decesso del testatore che il testamento diviene definitivo);
  • può essere scritto in carta libera e in qualsiasi materiale idoneo a tener traccia della scrittura, possibilmente con penna a sfera di colore scuro;
  • garantisce la segretezza del contenuto sino al momento della pubblicazione o del rinvenimento dello stesso.

Vi sono tuttavia dei limiti alla redazione di un testamento olografo, che possono essere legati ad una eventuale perdita o peggio ancora alla distruzione dello stesso a seguito della morte del de cuius, con la conseguenza estrema di dover dar luogo ad una successione legittima invece di quella testamentaria.

Inoltre, un testamento olografo potrebbe contenere disposizioni contrarie alla legge, per non parlare di disposizioni di difficile interpretazione o lettura, se non proprio contraddittorie tra loro.

Anche quando viene depositato da un notaio, può essere ritirato dal testatore in qualsiasi momento (per garantire anche in questo caso la “spontaneità dell’atto”, che deve rimanere libero e così liberamente modificabile a piacere e secondo l’esigenza).

Una volta apertasi la successione con la morte del testatore, il testamento olografo va pubblicato, al fine di renderne noti i contenuti a tutti gli interessati.

Il codice civile dispone che chiunque sia in possesso di un testamento olografo abbia l’obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione: bisogna precisare tuttavia che questo obbligo non prevede sanzione né tantomeno risulta sottoposto a termine alcuno.

Il testamento è efficace ancor prima della pubblicazione, ma solo a seguito di questo momento sarà possibile agire giudizialmente per l’esecuzione delle disposizioni ivi contenute.

Si ricorda che se da un lato la pubblicazione del testamento deve essere obbligatoriamente curata dal notaio, dall’altro la compilazione della relativa dichiarazione di successione testamentaria – non essendo di stretta competenza notarile – può essere tranquillamente gestita in studio dal professionista.

Marco Marson – Centro studi CGN