Tempi di rimborso dei modelli 730 senza sostituto d’imposta: una piccola inchiesta

Una domanda ricorrente da parte dei contribuenti riguarda i tempi di rimborso dei modelli 730 senza sostituto d’imposta a credito. Di fatto molti Caf e professionisti di fronte a questa domanda non si sentono di poter dare ad oggi una risposta certa ai contribuenti. Proprio per questo abbiamo rivolto la domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate: ecco cosa ci ha risposto.

Se le modalità di rimborso risultano chiare, la mancanza di informazioni o precise disposizioni normative in merito ai tempi di rimborso di questi dichiarativi lascia professionisti, Caf e soprattutto contribuenti nell’incertezza. Per cercare di chiarire qual è il percorso verso il tanto atteso rimborso, abbiamo contattato direttamente l’Agenzia delle Entrate che, spiegandoci la prassi seguita, ha reso meno fumoso quello che fin’ora sembrava essere una sorta di misterioso buco nero, per il quale potevamo solamente consigliare di attendere fiduciosi.

Da questa piccola inchiesta sono emersi due aspetti che influiscono in modo determinante sulle tempistiche di rimborso dei modelli: uno più noto, ovvero la comunicazione o meno delle coordinate bancarie o postali del contribuente, l’altro sconosciuto ai più cioè la presenza di dichiarazioni integrative.
Ciò che influisce in particolar modo sulla velocità del rimborso è infatti proprio la presenza di dichiarazioni 730 integrative inviate dopo la dichiarazione 730 ordinaria. In linea generale i primi contribuenti ad essere rimborsati sono quelli per i quali è presente una dichiarazione ordinaria inviata regolarmente entro il 23 luglio, termine ultimo per la trasmissione delle dichiarazioni 730 in Agenzia delle Entrate, senza successive integrazioni o modifiche attraverso modelli integrativi. Queste posizioni vengono inserite nelle prime liste di rimborso predisposte dall’Agenzia. Il pagamento di tali dichiarazioni è in buona parte già avvenuto fra la metà di dicembre e la metà di gennaio scorsi.
Le dichiarazioni ordinarie inviate regolarmente entro il 23 luglio e successivamente integrate o modificate, per le quali si rileva invece la presenza di una dichiarazione integrativa, anche solo per il cambio del sostituto d’imposta, vengono temporaneamente bloccate e sottoposte a controllo. I controlli possono essere di due tipi:
automatizzati qualora l’Agenzia delle Entrate riesca ad eseguire d’ufficio le verifiche necessarie;
di tipo documentale nei casi in cui gli uffici delle Entrate rilevino anomalie più gravi, come possono essere i casi di incongruenze su crediti, perché indicati in misura superiore rispetto a quelli risultanti da dichiarazioni precedenti o acconti maggiori di quelli versati con F24.
Nel primo caso, qualora l’esito del controllo sia positivo, le dichiarazioni vengono automaticamente sbloccate dagli Uffici e inserite nelle liste di rimborso, ma naturalmente questo ulteriore passaggio allunga i tempi necessari alla liquidazione del credito.
Le dichiarazioni sottoposte a controllo documentale, invece, rappresentando i casi più dubbi, saranno le ultime ad essere rimborsate perché le pratiche verranno smistate alle diverse sedi territorialmente competenti, le quali contatteranno il contribuente per le necessarie verifiche, anche documentali, prima della liquidazione del credito che, a questo punto, avverrà ovviamente solo nel caso di documentazione corretta ed esito positivo del controllo.
Oltre a quanto detto vi è un’ulteriore precisazione da fare che riguarda la comunicazione delle coordinate bancarie o postali per l’erogazione dei rimborsi. I tempi di rimborso si accorciano ulteriormente se il contribuente ha comunicato il proprio codice IBAN bancario o postale presentando il modello di richiesta accredito, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, presso qualsiasi ufficio territoriale oppure, se abilitato ai servizi telematici, tramite il sito internet dell’Agenzia. In caso di mancata comunicazione, invece, l’erogazione avviene:
per importi inferiori a € 1.000 in contanti, tramite l’invio di una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a. per riscuotere i rimborsi. Comunicazione che viene spedita al contribuente mediante posta ordinaria con le conseguenti problematiche che possono scaturire;
per importi superiori a € 1.000 con vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d’Italia.
È scontato quindi che negli ultimi due casi, essendo coinvolti altri soggetti oltre all’Agenzia delle Entrate, il processo di rimborso subisca un ulteriore rallentamento.
L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è comunque quello di terminare le operazioni di rimborso delle dichiarazioni senza sostituto entro il mese di febbraio prossimo, ad esclusione delle posizioni più problematiche che proprio per il tipo di controllo cui sono sottoposte scontano tempi notevolmente più lunghi.
Anna Maraldo – Centro Studi CGN