Ancora pochi giorni per effettuare l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo trimestre e del primo semestre del 2018. Scade infatti lunedì 1° ottobre il termine di invio dello spesometro, essendo il 30 settembre una domenica.
Riepiloghiamo nello schema seguente le scadenze di invio dello spesometro per l’anno 2018:
Ricordiamo che alla scadenza del 1° ottobre 2018 si è giunti in seguito alle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017 articolo 1 comma 932), la quale ha stabilito che “al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre”.
Con l’art. 1-ter del DL 148 del 16/10/2017, invece, è stata data facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale. Tale duplice modalità di invio, inizialmente prevista solo per l’anno 2017, è di fatto entrata a regime a partire dall’anno 2018.
Relativamente alla sola scadenza di invio dello spesometro relativo al terzo trimestre, il Decreto Dignità (DL 87/2018 art.11) ha modificato la scadenza originaria fissata al 30 novembre, sostituendola con il 28 febbraio 2019, equiparandola alle scadenze di invio del quarto trimestre e del secondo semestre.
Ne consegue che la scelta di inviare i dati trimestralmente o semestralmente può essere effettuata da tutti i contribuenti e tale scelta si desume unicamente dal comportamento del contribuente, non essendo soggetta ad alcuna forma di comunicazione né preventiva, né a posteriori.
Pochi giorni fa, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 21/09/2018, in risposta ad un interpello, ha chiarito un ulteriore caso di esonero dalla predisposizione dell’adempimento. Si tratta delle bollette emesse da Pubbliche Amministrazioni relative ai servizi di fornitura di acqua, depurazione e fognatura esclusivamente nei confronti di soggetti privati che non agiscono nell’esercizio imprese o di arti e professioni.
La Risoluzione, dopo aver chiarito che le bollette predette sono a tutti gli effetti “fatture”, conferma che l’obbligo di invio dello spesometro sussiste solo per quelle emesse nei confronti di soggetti passivi.
Tale risposta è coerente con le semplificazioni contenute nel comma 3 dell’art. 1-ter del DL 148 del 16/10/2017 il quale prevede, in generale, l’esonero di invio dello spesometro per le Amministrazioni Pubbliche relativamente alle fatture emesse nei confronti di consumatori finali.
Ricordiamo, infine, che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 01/01/2019 e come stabilito nella Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017 articolo 1 comma 916) l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute risulta abolito a partire dalla medesima data e resteranno unicamente da comunicare le operazioni (attive e passive) da e verso l’estero.
Paola Cogo – Centro Studi CGN