L’equiparazione di figli legittimi e naturali: gli effetti successori

Quali sono le differenze tra figli legittimi e figli naturali? E quali sono gli effetti ai fini della successione? Quali diritti hanno i figli legittimi e i figli naturali sull’eredità?

La filiazione è il rapporto che intercorre tra una persona e coloro che l’hanno concepita, quindi fra i genitori e il figlio (che gode di diritti e di doveri), riassumibile nel termine “status di figlio”.

La riforma del Diritto di Famiglia e, successivamente la riforma della Filiazione del 2014, hanno introdotto un cambiamento significativo in merito al rapporto tra genitori e figlio.

Cenni storici:

  1. Prima della riforma del diritto di Famiglia – 151 del 1975, il Codice Civile conservava la discriminazione tra figli legittimi, quelli nati nel matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio.
  2. La 151/1975, che ha riformato il diritto di famiglia, stabilì che i figli naturali potevano essere riconosciuti anche se a loro era assegnato uno status inferiore rispetto a quello dei figli legittimi. La condizione di figlio naturale si sarebbe potuta equiparare a quella del figlio legittimo solo se i genitori avessero proceduto successivamente alla nascita del figlio naturale, al matrimonio.
  3. Il cambiamento, è stato introdotto con la Legge 219 del 2012 e con il successivo D.Lgs. attuativo n.154/2013; la legge infatti ha stabilito l’unicità di stato oltrepassando la precedente distinzione tra figlio legittimo e naturale.

Si è quindi giunti ad una nuova definizione di parentela, oggi descritta dall’art.74 del Codice Civile “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età”.

L’unificazione ha inoltre prodotto alcuni rilevanti effetti in materia successoria.
Nel caso in cui un genitore muoia senza lasciare testamento si aprirà in favore dei figli, se presenti, la successione legittima.

L’art. 566 c.c.- successione dei figli cita quanto segue: “al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali”.

L’art. 581 c.c.- concorso del coniuge con i figli stabilisce che “quando con il coniuge concorrono i figli, il coniuge ha diritto a metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”.

Le più importanti revisioni fanno riferimento alle seguenti disposizioni:

  • L’abrogazione del diritto di commutazione: la riforma sulla Filiazione naturale, abroga inoltre il diritto di commutazione; la possibilità dei figli legittimi quindi di liquidare la quota dei figli naturali in denaro o in beni immobili, trattenendo per sé tutti gli altri beni del patrimonio ereditario, è venuta meno.
  • Il diritto di rappresentazione: l’istituto della rappresentazione prevede che se un soggetto chiamato all’eredità o un legato sia premorto o rinunciatario, i suoi discendenti (intesi come figli nati nel e fuori il matrimonio) hanno il diritto di subentrare nel medesimo luogo e grado. Il soggetto che non intende o non può accettare l’eredità altrui deve essere legato al defunto da un particolare legame di parentela. Tale soggetto può essere un suo discendente senza più alcuna distinzione tra figlio naturale, legittimo o adottivo oppure un fratello o una sorella, considerando dopo la riforma anche i fratelli naturali.
  • Il diritto di accettare l’eredità, come prevede l’art. 480 c.c., per i figli nati al di fuori del matrimonio, si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di maternità o paternità e non, come previsto ante-riforma, dall’apertura della successione del genitore defunto.
  • Il diritto di legittimazione, inteso come acquisto della qualità di figlio legittimo da parte del figlio naturale a seguito dell’unione in matrimonio dei coniugi, è stato abolito.

Alla luce quindi di questa ultima riforma, i figli nati al di fuori del matrimonio del genitore defunto non sono più considerati separatamente da quelli nati nel matrimonio: tutti parteciperanno inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano subire l’opzione di estromissione dalla comunione precedentemente attribuita a quelli nati nel matrimonio.

Barbara Ariola – Centro Studi CGN