Dichiarazione dei redditi scartata? Cosa fare?

Come noto, una dichiarazione dei redditi scartata dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate può essere ritrasmessa entro 5 giorni dal primo invio. Ma cosa accade se non ci si accorge in tempo che la dichiarazione dei redditi non è stata accettata dal sistema telematico?

La dichiarazione dei redditi inviata in via telematica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La comunicazione della ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento dell’obbligo di presentazione.

Pertanto, le dichiarazioni dei redditi inviate dai soggetti di cui alle lettere da a ) a f) dell’articolo 2 del D.M. 31 luglio 1998 si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni dei redditi per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge.

E per quelle dichiarazioni per le quali non è stata rilasciata la ricevuta perché scartate? La dichiarazione dei redditi presentata dall’intermediario, ma scartata dal sistema telematico (Entratel) è sempre da considerarsi omessa a fini fiscali se non è ritrasmessa entro 5 giorni dal primo invio.

Perché la dichiarazione può essere scartata dal sistema? Lo scarto della dichiarazione dei redditi può avvenire per diverse ragioni quali ad esempio il mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file oppure il file non è conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione o è doppio o presenta un errore generico, etc…

Lo scarto per errori da parte del sistema informatico obbliga sempre l’utente a ripetere tempestivamente la trasmissione dopo avere rimosso la causa impeditiva. Pertanto, in caso di mancata ripresentazione del modello di dichiarazione scartato, l’Amministrazione finanziaria è comunque legittimata ad accertare induttivamente l’imponibile non dichiarato e in caso di incertezza nella sua determinazione, può optare per la scelta più restrittiva e sfavorevole per il contribuente.

In più di un’occasione, anche la Cassazione si è occupata della procedura di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. In particolare, con la sentenza n. 10599 del 22 maggio 2015 la suprema corte ha sentenziato sull’individuazione del momento in cui l’invio della dichiarazione dei redditi può considerarsi perfezionato, degli oneri correlati all’invio e degli effetti prodotti dalle diverse fasi della procedura di invio telematico.

Il caso trattato dalla suddetta sentenza riguarda una dichiarazione dei redditi presentata telematicamente e corredata dalla relativa attestazione di avvenuta ricezione del file rilasciata dal sistema di invio telematico che è stata considerata omessa dall’Agenzia delle Entrate perché scartata dal sistema successivamente all’invio e non debitamente ritrasmessa dal contribuente, previa rimozione della causa dello scarto.

Nella sentenza in esame, i giudici avevano ritenuto che, a fronte del mero adempimento dell’invio telematico, l’iter di acquisizione della dichiarazione dei redditi non poteva ritenersi validamente concluso, in quanto era necessaria l’effettiva e definitiva acquisizione del file, che risulta esclusa in ipotesi di scarto successivo all’invio.

Cosa fare se ci si accorge troppo tardi dello scarto della dichiarazione?

Nella malaugurata ipotesi in cui non ci si accorga per tempo (nei 5 giorni) che la dichiarazione dei redditi inviata è stata scartata dal sistema, occorre ritrasmetterla entro 90 giorni dalla scadenza e versare la sanzione per la tardività tramite il modello di pagamento unificato F24.

Trascorso infruttuosamente anche il termine di 90 giorni dalla scadenza senza che la dichiarazione venga inoltrata, la dichiarazione dei redditi sarà considerata omessa definitivamente.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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