Obbligo di certificazione ai fini IVA anche per il servizio di bike sharing

Sono tenuti ad emettere scontrino o ricevuta fiscale, o fattura se richiesta, gli esercenti al minuto che offrono un servizio a privati di bike sharing tramite App. Infatti la prestazione non rientra nella categoria dei servizi elettronici per i quali è previsto uno specifico esonero dall’obbligo di certificazione. A chiarirlo è stata l’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 396 dell’8 ottobre 2019.

Nel caso specifico, una società di bike sharing che gestisce la propria attività di noleggio tramite App e accetta pagamenti esclusivamente con Paypal o carte di credito, chiedeva conferma che i propri servizi rientrassero tra quelli elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o professione di cui all’art. 22, comma 6-ter del DPR 633/72 per i quali è previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione. A supporto di tale richiesta di conferma esponeva quello che riteneva essere il comportamento corretto:

a) nel caso in cui il cliente agisca come privato, incasso tramite Paypal o carta di credito e semplice compilazione del registro corrispettivi, ai sensi dell’art. 24 del DPR 633/72;

b) nel caso in cui il cliente richieda l’emissione della fattura o sia un soggetto IVA, incasso tramite Paypal o carta di credito e trasmissione delle fattura elettronica allo SDI.

Chiara è stata la risposta dell’Agenzia delle Entrate: il servizio di bike sharing ai fini fiscali si qualifica come “locazione onerosa di cosa mobile” e per tale ragione non sfugge agli obblighi di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.

I servizi senza obbligo di certificazione sono soltanto quelli:

  • di fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • di fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • di fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • di fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, manifestazioni o programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • di fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

La società istante ha pertanto l’onere di certificare il servizio di bike sharing reso mediante scontrino o ricevuta fiscale e, a partire dal 1° gennaio 2020, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/